In seno alle società per azioni la distinzione tra la posizione di socio creditore della società e quella di semplice socio, non rileva relativamente all’efficacia vincolante della delibera assembleare con la quale si autorizzi l’organo amministrativo alla richiesta di fallimento della società stessa, essendo, tale delibera, vincolante ai sensi dell’art. 2377 c.c., per tutti i soci
In seno alle società per azioni la distinzione tra la posizione di socio creditore della società e quella di semplice socio, non rileva relativamente all’efficacia vincolante della delibera assembleare con la quale si autorizzi...