La giustizia sociale non è pensabilie se non in funzione della libertà individuale

Piero Calamandrei

La legge è ordine e, di necessità, la buona legge è buon ordine

Aristotele

Non può esistere società umana senza diritto

Karl Popper
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Lo Studio Legale Coscarella nasce da un progetto dell’Avv. Vittorio Coscarella volto alla costituzione di un team professionale a carattere plurisettoriale e vocazione fortemente civilistica, societaria, bancaria e finanziaria.

Attualmente lo Studio può contare, oltre al titolare, dell’apporto professionale di due avvocati civilisti, un avvocato penalista e due dottori in Giurisprudenza.

Lo Studio si propone nell’attuale mercato dei servizi legali come una realtà dinamica, altamente specializzata, dotata di un’organizzazione evoluta e in grado di offrire una varietà di servizi integrati, di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale, in materie che richiedono competenze di natura interdisciplinare.

Le aree di attività sono: diritto civile, diritto di famiglia, volontaria giurisdizione, arbitrati e mediazione civile, diritto amministrativo, diritto penale, diritto bancario, recupero crediti, procedure concorsuali, diritto societario.

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Ultimi Articoli
Solo i crediti che derivano immediatamente e direttamente dalla separazione possono beneficiare della garanzia ipotecaria derivante dal decreto di omologa della separazione

La qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l’iscrizione di ipoteca rende legittima quest’ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti e non potendo estendersi l’ambito di quella disposizione qualificatoria, di per sé eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell’art. 2740 c.c. al di là del suo tenore testuale, anche a garanzia del debitore ed in ossequio al principio della tassatività dei titoli di iscrizione ipotecaria o, in generale, di riconoscimento di privilegi. (Cassazione civile sez. III, 16/07/2024, n.19584)

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Prescrizione decennale del diritto alla demolizione per violazione delle norme sulle distanze

Il diritto derivante dall”actio iudicati inerente alla demolizione di opere edilizie realizzate in contrasto con le norme sulle distanze, si prescrive nell’ordinario termine decennale indicato dall’art. 2946 cod. civ., sia nel caso di azione nascente da inadempimento di un’obbligazione propter rem, sia nel caso in cui l’azione derivi da un diritto di servitù reciproca tra i condomini, in entrambi i casi, si tratta di un diritto personale ad una prestazione di fare nei confronti dell’obbligato inadempiente. (Cassazione civile sez. II, 16/07/2024, n.19498)

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Responsabilità solidale della banca trattaria e di quella negoziatrice verso l’emittente l’assegno per il pagamento a favore di persona diversa dal prenditore che effettua la dichiarazione di conoscenza e garanzia su assegno munito di clausola di intrasferibilità

La girata per l’incasso di un assegno non trasferibile ad un banchiere diverso dal trattario, identificata nella clausola «per conoscenza e garanzia», apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato girato dal prenditore apparente, è illegittima, perché viola l’art. 43, primo comma, legge assegni, ed obbliga la banca negoziatrice, nella esecuzione del mandato conferito, alla osservanza dei doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della emissione e circolazione del titolo pervenutole, la cui violazione determina responsabilità risarcitoria, congiuntamente a quella della banca trattaria, la cui comparazione ha rilievo in sede di graduazione delle incidenze causali di ciascuna nella produzione dell’evento. ( Cassazione civile sez. I, 18/07/2024, n.19815 )

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FALLIMENTO (ora LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE): Liquidazione dell’attivo in genere

Nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, legge fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita. ( Cassazione civile sez. un., 19/03/2024, n.7337 )

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