La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale non altera i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati; tale provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all’art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza.

Cassazione penale , sez. VI, 29 ottobre 2009 , n. 43288

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