In sede di legittimità, qualora il ricorrente non indichi in quali atti e con quali modalità avrebbe dedotto dinanzi al Giudice di merito le circostanze esposte nel ricorso, limitandosi a richiamare determinati documenti, risulta violato il principio di autosufficienza del ricorso, atteso che ciò implicherebbe un esame in fatto non consentito nella predetta sede. Di talché, un siffatto motivo di gravame è inammissibile.

Cass. civ. Sez. I, 02/04/2012, n. 5260   

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 989/2011 proposto da:

FALLIMENTO DELLA FIVAR S.N.C. DI ALFREDO VARRIALE, -. NONCHE’ DI V.A. E V.V. IN PROPRIO, in persona del Curatore Dott. P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato PARRELLA LUCA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, Via GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso l’avvocato LA VIA ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avvocato SCALA ANGELO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3407/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUCA PARRELLA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
1.- Il Fallimento di V.V., dichiarato il (OMISSIS) dal Tribunale di Napoli ai sensi della L. Fall., art. 147, a seguito del Fallimento della Fivar s.n.c. di cui il V. era socio illimitatamente responsabile, con citazione notificata il 16.12.04 convenne in giudizio M.R., moglie separata del fallito, per sentir dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori, ai sensi della L. Fall., art. 69 e/o art. 67, comma 1, n. 1, e/o L. Fall., art. 66, e art. 2901 c.c., l’atto 20.6.03 a rogito del Notaio Romano con il quale la convenuta aveva acquistato dal coniuge la quota del 50% di un appartamento, di cui era già comproprietaria per l’altra metà, composto di tre stanze e accessorì, sito in Napoli, al piano rialzato dello stabile di via Manzoni 26/A, per il prezzo dichiarato di Euro 85.000, asseritamene di gran lunga inferiore all’effettivo prezzo di mercato, e per sentir inoltre condannare la convenuta al pagamento di una somma pari al canone di locazione dell’immobile dalla data del fallimento a quella della sua effettiva restituzione. Il Tribunale accolse la domanda ma, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato tutte le domande proposte dalla curatela.

Contro la sentenza di appello la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

2.1.- Con il primo motivo di ricorso la curatela ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione – da parte della Corte d’Appello di Napoli – della L. Fall., artt. 69 e 147, avendo la sentenza impugnata ritenuto inapplicabile la regola per cui sono revocabili gli atti compiuti tra i coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale (salva la prova della mancata conoscenza da parte del coniuge dello stato di insolvenza dell’altro coniuge), in quanto il socio illimitatamente responsabile di una società di persone non riveste la qualità di imprenditore commerciale”. 2.1.1.- Il motivo è infondato.

Infatti, la L. Fall., art. 69, comma 1, nel testo originario applicabile ratione temporis, prevedeva che “gli atti previsti dall’art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito”. Con sentenza n. 100 del 19 marzo 1993 la Corte costituzionale ha ritenuto che, alla luce del venir meno del generale divieto di donazione tra coniugi per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 781 c.c., la non applicabilità dello speciale regime di revoca fallimentare degli atti fra coniugi (previsto dalla L. Fall., art. 69) agli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito a favore del coniuge oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento ma durante l’esercizio dell’impresa, risultasse priva del suo originario fondamento logico e, vieppiù, irragionevole, in quanto comportava che tali liberalità – non più nulle, bensì revocabili solo alle condizioni rigorose previste dall’art. 2901 c.c., e con una decorrenza prescrizionale svantaggiosa – fossero irragionevolmente assoggettate ad un sistema di minor tutela dei creditori rispetto agli atti tra coniugi a titolo oneroso compiuti nello stesso periodo.

Tale sopravvenuta irragionevolezza, secondo la Corte costituzionale, non erà superabile in via interpretativa nè per analogia, bensì solo mediante una pronuncia di incostituzionalità parziale, per meglio assicurare la certezza del diritto, talchè ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 3 Cost., – il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 69, nella parte in cui non comprendeva nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale.

Secondo la Corte costituzionale, poi, è compito del legislatore eliminare i residui margini di disarmonia – inerenti alla rilevanza che assume la prova, da parte del coniuge, di aver ignorato lo stato di insolvenza del fallito (laddove la “partecipatio fraudis” è richiesta dall’art. 2901 c.c., n. 2, per la revoca dei soli atti a titolo oneroso) – che permangono a seguito della pronuncia di incostituzionalità parziale che estende lo speciale regime di revoca fallimentare degli atti tra coniugi alle liberalità compiute tra essi prima del biennio anteriore al fallimento.

Il legislatore della Riforma del 2006 (in attuazione della delega di cui alla L. n. 80 del 2005), peraltro, si è limitato ad adeguare la disposizione al dispositivo della sentenza n. 100/1993 della Consulta, pur essendo emersi nella dottrina e nella giurisprudenza contrastanti orientamenti in ordine all’applicabilità della norma agli atti dispositivi posti in essere dal socio illimitatamente responsabile in favore del proprio coniuge.

E’ rimasto inalterato, dunque, il limite temporale della revocabilità degli atti negoziali compiuti tra coniugi al “tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale” e, come ha rilevato la corte di merito con la sentenza impugnata, la lettera della disposizione in esame è ostativa all’estensione della norma agli atti negoziali compiuti dal coniuge dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile. Ciò perchè, come ha da tempo chiarito questa Corte (Sez. 1, n. 2359/1984 e, più di recente, Sez. 1, n. 3535/2006) i soci di società di persone, pur essendo illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, non rivestono la qualità di imprenditori commerciali.

La migliore dottrina, anche alla luce della riforma del diritto societario, ha ribadito tale conclusione evidenziando che dalla nuova disciplina (in particolare dalle norme in materia di società di capitali unipersonali) ne esce “assai rafforzata la tesi per la quale la fallibilità del socio è del tutto indipendente dall’essere egli coinvolto personalmente nella gestione dell’impresa (quasi fosse un coimprenditore) e dipende invece unicamente dall’essere stata o meno l’impresa gestita secondo ben specifiche regole (di garanzia per i creditori) che condizionano il beneficio della responsabilità limitata”. Si è suggerito, così, di “tornare al nudo tenore letterale della L. Fall., art. 147, per concluderne che la fallibilità del socio dipende unicamente dal fatto che operi o meno il meccanismo legale della limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali. Per la qual cosa non v’è che da far riferimento alle norme di diritto societario di volta in volta applicabili, che non tanto costituiscono un’eccezione a principi generali dell’ordinamento, quanto piuttosto danno vita ad un regime dotato di proprie peculiari caratteristiche, per le quali la responsabilità illimitata non è conseguenza del gestire un’impresa, individualmente o congiuntamente ad altri, ma del modo in cui lo si fa, in rapporto alle specifiche (e mutevoli) disposizioni dettate in proposito dal legislatore”. 2.1.2.- Con la memoria la curatela ricorrente, a sostegno della tesi sostenuta in ricorso, invoca una pronuncia di merito che ha ritenuto applicabile la L. Fall., art. 69, agli atti negoziali posti in essere dal coniuge di socio di società illimitatamente responsabile di società di persone mediante “un’interpretazione (estensiva) conforme alla costituzione della L. Fall., art. 69, in coordinazione con la L. Fall., art. 147”. Va, per converso, ricordato che, quando la Corte costituzionale, con la pronuncia innanzi richiamata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del previgente L. Fall., art. 69, in relazione agli atti a titolo gratuito, ha evidenziato che allo stesso risultato non era possibile pervenire “mediante interpretazione estensiva, dati i chiari limiti del contenuto della norma stessa, nè per analogia, ove si consideri che le presunzioni legali, costituite solo in forza di speciali disposizioni di legge, danno luogo ad jus singulare, come tale non suscettibile di applicazione analogica” (Corte cost. n. 100/1993).

Le stesse considerazioni ostano ad un’interpretazione estensiva della disposizione nella parte in cui limita l’ambito di applicabilità della revocatoria aggravata agli atti negoziali compiuti fra coniugi all’ipotesi di fallimento di imprenditore commerciale.

D’altra parte, non è dato scorgere profili di irragionevolezza con la diversa disciplina degli atti in pregiudizio dei creditori nell’ipotesi di fallimento dichiarato L. Fall., ex art. 147, ai quali restano applicabili la L. Fall., artt. 64, 65, 66, 67 e 68, mentre quegli atti fra coniugi, “considerati dal legislatore con maggiore diffidenza presumendosi che il coniuge sia la persona più in grado di conoscere lo stato di insolvenza dell’imprenditore e più disposta a colludere con lui” (Corte cost., n. 100/1993) sono proprio quelli in cui una delle parti svolgeva attività commerciale.

Mentre, infatti, in quest’ultima ipotesi il coniuge convenuto, conoscendo lo stato di insolvenza (quale mera incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni) in cui versa il coniuge, non ne può ignorare la possibilità giuridica del fallimento, per contro, estendendo l’applicabilità della L. Fall., art. 69, alle ipotesi di coniuge del fallito ai sensi dell’art. 147 1. fall., la presunzione di conoscenza del coniuge in bonis dovrebbe ritenersi estesa allo stato di insolvenza della società alla quale l’autore dell’atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 10652/2011; Sez. 1, n. 4705/2006), ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la “scientia decoctionis” va riscontrata con riferimento all’insolvenza della società, considerato che è quest’ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale. Ne consegue che anche l’onere della prova della “inscientia decoctionis”, che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, ha come termine di riferimento, non già lo stato di insolvenza del socio suddetto, bensì quello della società “alla quale l’autore dell’atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata”. 2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 66, artt. 2727 e 2901 c.c., e in ogni caso l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, avendo il giudice dell’appello ritenuto insufficiente il rapporto di coniugio (tra acquirente e venditore) ai fini della dimostrazione della sussistenza del consilium fraudis alla luce della mancata prova della posteriorità dell’atto rispetto al sorgere dei crediti ammessi al passivo”. Deduce parte ricorrente che “la vendita di cui si discute è stata effettuata in data 20.06.03 e cioè quando i crediti che hanno portato alla dichiarazione di fallimento erano già esistenti perchè il fallimento (come risulta dalla sentenza dichiarativa di fallimento esibita al F. 2 del fascicolo del primo ed ora legata al F. 1 del fascicolo di questo grado) è stato dichiarato sul ricorso n. 1845 del 2003 presentato dalla Banca Nazionale del Lavoro.

La Corte di Appello di Napoli non ha considerato che il credito per cui è stato proposto il ricorso per fallimento era sicuramente scaduto molto tempo prima della presentazione del ricorso, il quale è stato presentato solo dopo la formazione del titolo e dopo le infruttuose esecuzioni”. 2.2.- Deve essere condivisa la richiesta di inammissibilità del motivo formulata da parte resistente.

La corte di merito ha rilevato che, “mancando ogni prova che l’atto impugnato sia stato stipulato in data successiva al sorgere dei crediti ammessi al passivo, il presupposto soggettivo dell’azione andrebbe valutato sotto il profilo della partecipazione della N. alla dolosa preordinazione dell’atto, anzichè della semplice sua consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori”.

Ciò posto, va rilevato che le circostanze esposte in ricorso non risultano dalla sentenza impugnata e il ricorrente – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – non ha indicato in quali atti e con quali modalità avrebbe dedotto dinanzi al giudice del merito le circostanze stesse.

Il mero richiamo ai documenti prodotti imporrebbe alla Corte un esame in fatto non consentito in sede di legittimità, stante la tipologia dei vizi denunciati (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La novità della questione posta con il primo motivo giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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