In materia di uso della cosa comune da parte del compartecipe ex art. 1102 c.c., al fine di stabilire se l’uso più intenso da parte di uno dei comproprietari valga ad alterare il rapporto di equilibrio tra i partecipanti alla comunione, pertanto non consentito ai sensi della richiamata norma codicistica, deve aversi riguardo non già all’uso fatto in concreto del bene in un determinato momento, bensì all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno. In tal senso, il diritto del comproprietario sulla cosa comune deve intendersi leso ogni qualvolta uno dei compartecipi abbia attratto il bene in tutto o in parte nella propria esclusiva disponibilità, ovvero qualora abbia di fatto eseguito un’opera determinante un suo maggiore godimento ed un conseguente impedimento degli altri al compimento di opere ragionevolmente prevedibili, o già previste, avuto riguardo alla destinazione attuale della cosa comune ed alle prospettive offerte dalla sua natura, le quali permettano ad essi lo stesso o altro migliore uso della cosa a vantaggio delle proprietà esclusive. Rilevato, pertanto, che il comproprietario non può assoggettare, nè in tutto né in minima parte, al proprio esclusivo godimento la cosa comune, modificandone la destinazione ed alterando il rapporto di equilibrio con l’altro proprietario, deve nella fattispecie intendersi certamente lesiva dell’eguale diritto di godimento della cosa comune la intervenuta installazione sul terreno in comproprietà da parte dell’appellante di un serbatoio GPL e delle relative tubazioni orizzontali, che, sporgendo dal suolo, impediscono di fatto all’appellato compartecipe di fruire allo stesso modo della relativa area e di quella circostante.

App. Napoli Sez. II Sent., 22/03/2010

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