I muri perimetrali di un edificio condominiale sono destinati al servizio esclusivo della costruzione di cui costituiscono parte organica per funzione e destinazione, sicché ogni singolo condomino ha la più ampia possibilità di utilizzarli solo per il miglior godimento della parte del fabbricato di sua proprietà, a patto che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso da parte degli altri proprietari; nessuno può utilizzarli a servizio di un altro immobile di sua proprietà che non è compreso nell’edificio condominiale: ciò equivale, infatti, a imporre sulla cosa comune una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari. Pertanto, integra gli estremi di uso indebito della cosa comune l’apertura praticata dal condomino nel muro perimetrale dell’edificio condominiale per mettere in collegamento una unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, esistente nell’edificio condominiale, con altro immobile, sempre di sua proprietà, ricompreso in un diverso stabile condominiale.

Cassazione civile , sez. II, 21 aprile 2008 , n. 10324

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