L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 d.lg. n. 111/95, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lg. n. 206/05 (codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. Pertanto, ha diritto al risarcimento della lesione non patrimoniale il cliente che s’infortuna durante un’escursione optional rispetto alla formula “trasferimento all’estero più soggiorno”, atteso che la posizione di garanzia dell’agenzia di viaggio copre anche i prodotti accessori del pacchetto qualificati come optional.

Cassazione civile , sez. III, 13 novembre 2009 , n. 24044

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