Cassazione, sez. II Civile, 20 maggio 2011, n. 11264 (Pres./Rel. Triola)

Svolgimento del processo

Il (omissis) decedeva ab intestato F.E., lasciando quali eredi legittimi il coniuge De.Do. ed i cinque figli S., E., F., M. e D.C..

In data (omissis) decedeva anche De.Do., lasciando quale erede testamentaria la seconda moglie B.C. ed eredi legittimi i cinque figli per i beni non contemplati nel testamento.

Con atto notificato il C. , D. , Mi. e De.Cl. convenivano davanti al tribunale di Roma S. , E. , M. , D.F. , De.St. , impugnando tutte le deliberazioni assunte dall’assemblea della comunione in data 31 marzo 1998, con le quali erano state determinate le quote di partecipazione dei coeredi alle spese, con effetto dalla data del decesso di De.Do. , era stata deliberata la nomina di D.S. ad amministratore, erano state ratificate spese effettuate ad iniziativa di alcuni dei coeredi.

I convenuti si costituivano, resistendo alle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Roma con sentenza in data 16 novembre 2001.

D.C. e D.D. proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza in data 23 gennaio 2008.

I giudici di secondo grado ritenevano, innanzitutto, che infondatamente gli appellanti sostenevano che l’assemblea non aveva il potere di provvedere alla individuazione delle quote di partecipazione alle spese, dal momento che nella specie tale individuazione non era stata effettuata per attribuire ai partecipanti alla comunione le quote della proprietà spettante sugli immobili costituente la comunione ereditaria, ma allo scopo meramente strumentale e provvisorio di ripartire le spese occorrenti alla conservazione, gestione e manutenzione dei beni nell’interesse della comunione e di tutti i condomini.

Per il resto la Corte di appello riteneva che le spese effettuate dai singoli coeredi erano necessarie per assicurare la manutenzione dei beni comuni nell’interesse della comunione, per cui correttamente erano state ratificate dall’assemblea, che tale ratifica era stata indicata nell’ordine del giorno, che correttamente era stato stabilito il corrispettivo dovuto da parte dei coeredi che occupava immobili facenti parte della comunione.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione C. e D.D. .

Motivi della decisione

Con la prima censura i ricorrenti deducono che la affermazione della Corte di appello, secondo la quale l’assemblea della comunione, anche se non ha il potere di determinare in via definitiva le quote di partecipazione dei singoli partecipanti, ha tuttavia il potere di determinare tali quote in via provvisoria, al fine della gestione delle cose comuni e apodittica.

La doglianza é fondata.

È vero che la possibilità di una determinazione provvisoria delle quote (millesimi) é stata affermata da questa S.C. in tema di condominio, ma occorre considerare che in tema di condominio, prima della formazione delle tabelle millesimali, non esiste un criterio legale o convenzionale per determinare la misura della partecipazione alle spese, per cui la giurisprudenza in questione trova una sua giustificazione logica.

In tema di comunione, invece, la misura della partecipazione, in mancanza del titolo, é stabilita dalla legge, nel senso della parità delle quote (art. 1001 c.c.), per cui non vi é alcun bisogno di una determinazione provvisoria da parte dell’assemblea.

Nel caso di successione, poi, le quote sono quelle predeterminate dalla legge nel caso di successione legittima o quelle determinate dal testatore (nel caso di chiamata di eredi in quote disuguali) nella successione testamentaria.

L’accoglimento di tale decisiva doglianza comporta l’assorbimento delle censure dirette contro le altre deliberazioni dell’assemblea.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

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