stato_passivoAlla ripartizione dell’attivo fallimentare possono concorrere i titolari di diritti di credito che siano scaturiti da fatti costitutivi anteriori alla dichiarazione di fallimento, desumibile dagli artt. 44 e 55 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), sì da ritenere ammissibile al passivo il credito il cui fatto genetico sia anteriore alla dichiarazione di fallimento. Di talché, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l’avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito di imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elemento soggettivo della violazione ed all’impossibilità per il curatore di effettuare pagamenti a favore di singoli creditori in lesione della par condicio creditorum, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l’imprenditore era ancora in bonis.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 14/07/2014, n. 16106   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente – Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere – Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere – Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere – Dott. ACIERNO Maria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 9289/2012 proposto da: FALLIMENTO VILLA RUSSO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Collegio dei Curatori, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato LA VIA ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCALA ANGELO giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – contro EQUITALIA SUD SPA; – intimata – avverso il decreto n. 5491/2011 R.G.A.C. del TRIBUNALE di NAPOLI del 22/02/2012, depositata il 29/02/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La Corte, rilevato che sul ricorso n. 9289/12 proposto dal Fallimento Villa Russo s.p.a. nei confronti di Equitalia sud s.p.a. il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue: “Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati: RILEVATO: Che il Fallimento impresa Costruzioni Grassi S.n.c. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto L. Fall., ex art. 98, con il quale il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta da Equitalia sud s.p.a. ammettendola al passivo in relazione al credito per sanzioni portato dalla cartella esattoriale notificata alla curatela; che Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva. OSSERVA: Con il primo motivo viene dedotta la nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342 e 346 c.p.c. e della L. Fall., artt. 98 e 99. Il ricorrente ritiene che l’opposizione proposta da Equitalia sud s.p.a. dinanzi al tribunale di Napoli difetti dell’indicazione specifica dei motivi di censura poichè sono stati formulati rilievi inconferenti, limitati alla affermazione di completezza documentale e poco idonei a contrastare il provvedimento impugnato. Lamenta quindi che il tribunale non aveva ritenuto l’opposizione inammissibile. Il motivo appare infondato. Invero, emerge dalla lettura dell’atto di opposizione che i motivi vengono specificamente indicati e correttamente l’opponente ritiene che le eventuali eccezioni avverso la cartella di pagamento in esame dovevano essere proposte innanzi alle autorità Competenti, nel caso di specie la Commissione Tributaria. Con il secondo motivo viene censurato il decreto ex art. 360 c.p.c., n. 3, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 44, 55 e 56; L. n. 241 del 1990, art. 21 bis; L. n. 212 del 2000, art. 6, D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17. Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia ritenuto il credito derivante da sanzioni tributarie come un credito accessorio rispetto al credito relativo all’imposta e per questo insinuabile al passivo anche se notificato dopo la sentenza di fallimento in quanto originato dallo stesso fatto genetico accaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ossia la violazione dell’obbligo tributario. Il motivo appare infondato. Il tribunale ha applicato il principio di diritto fallimentare secondo cui possono concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare i titolari di diritti di credito che siano scaturiti da fatti costitutivi anteriori alla dichiarazione di fallimento, desumibile dalla L. Fall., artt. 44 e 55, ritenendo ammissibile al passivo il credito il cui fatto genetico sia anteriore alla dichiarazione di fallimento. Pertanto il tribunale ha correttamente seguito l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l’avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d’imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elemento soggettivo della violazione ed all’impossibilità per il curatore di effettuare pagamenti a favore di singoli creditori in lesione della “par condicio creditorum”, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l’imprenditore era ancora “in bonis”, e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso. (Cass. 25606/2006; Cass. 21078/2011; Cass.3667/97; Cass. 4235/06). Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.. PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio. Roma, 03.04.2014. Il Cons. Relatore”. Rilevato: che all’inizio della relazione per mero refuso è stato indicato come ricorrente il “fallimento impresa Costruzioni Grassi s.n.c.” invece di “fallimento Villa Russo spa” e che in tal senso va modificata la relazione; considerato: che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo Equitalia sud spa svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2014

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