È viziata la sentenza con cui si dichiara la legittimità di un licenziamento disciplinare sulla base di fatti che, nella pronuncia stessa, stante l’espletata istruttoria, si afferma non possano avere alcun rilievo disciplinare. In siffatta ipotesi è, infatti, ravvisabile un vizio di motivazione che, non consentendo di individuare correttamente l’iter logico–giuridico seguito dall’organo giudicante per pervenire alla predetta conclusione, inevitabilmente inficia la validità della sentenza de qua. Ciò premesso, nel caso concreto, si è cassata la sentenza gravata, atteso che in essa, nonostante si fosse affermata la genericità dei fatti contestati al ricorrente e, dunque, l’impossibilità di considerare gli stessi disciplinarmente rilevanti, si era poi, contraddittoriamente, riconosciuta la legittimità del recesso datoriale sotto il profilo della giusta causa in virtù del diffuso atteggiamento intimidatorio tenuto dal dipendente nei confronti dei colleghi, come risultante dagli esposti scritti dagli stessi, senza tener conto, tra l’altro, dell’accertato avvenuto ridimensionamento della gravità delle contestazioni in antecedenza rilevate.

Cass. civ. Sez. lavoro, 04/10/2010, n. 20566

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