In tema di ricorso per cassazione, conformemente a quanto disposto dall’art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c., vige sul ricorrente l’onere, a pena di improcedibilità, di depositare, contestualmente al ricorso e nel rispetto dei termini previsti nel primo comma dell’articolo di cui sopra, tutti gli atti processuali, documenti, contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso stesso.

Cass. civ. Sez. V, 11/05/2010, n. 11423

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