Non ricorre ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, che, a fronte della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con una lettera formale, a lasciare l’immobile di sua proprietà, acquistato con il denaro ricevuto dalla donazione paterna e materna, destinato a casa familiare. Tale comportamento si risolve in una presa d’atto, da parte della figlia, della frattura tra i suoi genitori, dipendente dalla loro disaffezione e distacco spirituale e quindi nel sopravvenire di una condizione tale da render incompatibile la prosecuzione della convivenza di entrambi i donanti nell’abitazione acquistata con il denaro ricevuto in donazione.

Cassazione civile  sez. II, n. 7487 del 31 marzo 2011

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *