“Condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che la – che consiste nell’immissione nella memoria informatica centralizzata (server), dei dati captati nella centrale dell’operatore telefonico – sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di , verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria”.

Le Sezioni Unite Penali hanno elaborato il suddetto principio di diritto, affermando altresì che “la circostanza che l’operazione di trasferimento dei dati su CD-ROM avvenga nei locali dei Carabinieri – potendo costoro usufruire della trasmissione dei dati anche verso il loro impianto da quello della Procura, posto che l’ascolto sia “remotizzato” – non incide sulla utilizzabilità delle intercettazioni”.

La Sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali, Sentenza 23 settembre 2008, n.36359: Intercettazioni telefoniche – Attività di registrazione in remoto – Legittimità).

tratto da FiloDiritto.com

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