La formulazione da parte del mediatore di una proposta di conciliazione tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole costituisce un passaggio fondamentale del procedimento di mediazione, la cui limitazione all’ipotesi in cui entrambe le parti ne facciano congiunta richiesta non consente al giudice l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di spese processuali, vanificandone così la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli.

Trib. Vasto, 08/07/2012

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