L’accordo transattivo raggiunto dalle parti, comprensivo dell’obbligo espresso di abbandonare il giudizio, non costituisce condizione necessaria e sufficiente per il sorgere del diritto dell’avvocato ai sensi dell’art. 68, R.D.L. n. 1578 del 1933, a prescindere dal fatto che la causa sia di seguito proseguita e sia stata chiusa con sentenza di accertamento della cessazione della materia del contendere e di rigetto della richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale. Il richiamato disposto normativo, invero, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti abbiano determinato la cessazione della lite senza la pronuncia del Giudice e non già, come nella specie, alle diverse ipotesi in cui la pronuncia giudiziale sia comunque intervenuta, seppur solo al fine di provvedere sulle spese.

Cass. civ. Sez. II, 12/06/2010, n. 14193

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