Ogni istituto scolastico, dal momento delle iscrizioni, ha l’obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni nel tempo i cui gli stessi fruiscono della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. Tali istituti hanno, dunque, l’obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti necessari in base alla situazione dei luoghi al fine di evitare che nei locali scolastici e nelle loro pertinenze possano introdursi soggetti terzi (persone o animali) che possano arrecare danni agli alunni. Di talché, nell’ipotesi in cui un alunno, avendo riportato dei danni a seguito dell’aggressione di un cane incustodito, entrato nelle pertinenze dell’istituto scolastico, agisca giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto a provare che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l’Amministrazione scolastica interessata avrà l’onere di dimostrare come tale fatto sia stato determinato da una causa non imputabile, dal momento che erano stati predisposti accorgimenti idonei ad impedire l’accesso a terzi.

Cass. civ. Sez. III, 15/02/2011, n. 3680

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