Nulla l’assemblea di condominio se  il condominio non prova la convocazione nella cassetta delle lettere L’assemblea condominiale può essere annullata nel caso in cui la convocazione sia stata fatta mediante l’inserimento dell’avviso nella cassetta delle lettere del condomino e senza che l’amministratore sia riuscito a provare con altri mezzi la tempestività e l’effettività della convocazione stessa. Infatti, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza NRG 967 depositata il 30 marzo 2010, ha accolto la domanda di annullamento della delibera assembleare, avendo il condominio genericamente addotto l’inserimento della convocazione nella cassetta postale del condomino, senza ulteriori specificazioni e allegazioni ai fini della prova della tempestività della convocazione. “Poiché l’art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini – hanno motivato i giudici romani – per l’avviso di convocazione delle relative assemblee, la comunicazione può essere data in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo; sicché si deve ritenere che la disposizione di legge sia stata osservata quando risulti provato, anche a mezzo di presunzioni, che i condomini abbiano, in qualunque modo, avuto notizia della convocazione”. Da ciò deriva che “anche l’inserimento dell’avviso di convocazione nella cassetta delle lettere del condomino vale a porre la ragionevole presunzione della conoscenza dell’avviso stesso da parte del condomino, posto che, una volta che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, si verifica la fattispecie dell’art. 1335 cod. civ. , essendovi stata una attività materiale idonea a portare l’atto nella sua sfera di conoscibilità”. Ma, nonostante questa premessa, hanno chiarito i giudici, “qualora, poi, il condomino agisca per far valere l’invalidità di una delibera assembleare, adducendo la sua mancata convocazione, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione”.

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