Nel processo civile, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione è configurabile una netta censura. Il processo di esecuzione, infatti ha inizio solo con il pignoramento, rispetto al quale il precetto (avente, come è noto, natura sostanziale tanto da poter essere sottoscritto anche dalla parte personalmente o da un suo procuratore ad negotia piuttosto che da un difensore tecnico) è atto intrinseco e meramente preliminare. Ciò spiega ancora la non necessità di un’attività difensiva remunerata e preordinata, dopo la sentenza, alla intimazione del precetto. Questa, infatti, succede alla formazione del titolo esecutivo e le prime attività difensive al riguardo contemplate sono la richiesta del titolo esecutivo e la sua disamina.

Trib. Cassino, 11/08/2011 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Cassino, nella persona del dott. Gabriele Sordi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 434 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2009 trattenuta in decisione all’udienza del 4.2.11 con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e vertente

Tra

Ab.At., rapp.to e difeso dall’Avv.to Ma.Dr. per delega a margine dell’atto di citazione e con lui elett.te dom.to in Cassino alla via (…);

attore opponente

E

Na.Ri. rapp.ta e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall’Avv. An.Gr. ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. Gi.Ra. in Cassino alla via (…);

convenuta – opposta

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione del 5.2.09 regolarmente notificato il sig. Ab.At. ha proposto opposizione al precetto con il quale la moglie (in regime di separazione) sig.ra Na.Ri. gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 190,00 quale residuo dovuto sull’assegno stabilito in sede giudiziale per il mantenimento dei figli minori presso di lei collocati, oltre accessori, eccependo: il difetto di legittimazione della parte opposta, l’insussistenza del preteso credito per avergli egli opposto in compensazione il 50% delle spese straordinarie effettuate in favore del figlio, l’erronea ed eccessiva indicazione nel precetto di voci per diritti ed onorari; ha, poi, invocato la condanna della controparte al risarcimento dei danni derivatigli per la minacciata azione esecutiva.

Costituitasi in giudizio la sig.ra Na. ha contestato la fondatezza di tutti gli assunti attorei rimettendosi alla valutazione del Giudice in ordine alle spettanze legali di precetto.

All’udienza del 4.2.11 le parti hanno così concluso:

Ab.At.: “accertare e dichiarare che il sig. Ab.A. non è debitore … della sig.ra Na. in proprio … (né) quale genitore affidatario; accogliere l’opposizione … per aver controparte intimato il pagamento di voci di diritto ed onorari non dovuti; nell’eventualità che risulti provato il debito dell’Ab. di Euro 190,00 a titolo di mantenimento per le spese di gennaio 2009, condannare la Na. al rimborso in favore dell’Ab. di Euro 190,00 pari alla metà delle spese straordinarie sostenute per i figli relativamente al semestre da luglio 2008 a dicembre 2008. All’esito operare una compensazione tra le rispettive pretese creditorie; condannare la Na. al risarcimento dei danni .. nella misura di Euro 2.000,00 o nella misura che il Giudice intenderà liquidare … e al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore”;

Na.Ri.: “rigettare l’opposizione per difetto di competenza del Giudice adito essendo competente il G.Pa.; in via subordinata rigettare l’opposizione; si condanni l’opponente alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore; (ed) ai risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

In considerazione dell’importo complessivo delle domande attoree – da calcolarsi secondo il dettato dell’art. 10 c.p.c. – e stante il limite vigente al momento dell’introduzione della presente controversia, la competenza per valore spetta a questo Tribunale.

La sig.ra Na. ha legittimamente intimato il pagamento del debito relativo al mantenimento dei figli sia a nome di costoro sia a nome proprio, al coniuge affidatari o/col locatario dovendo riconoscersi la legittimazione concorrente in ordine a detto credito.

A mente del disposto dell’art. 447 c.c. non può ammettersi, quanto meno nei confronti dei figli minori, l’opposizione in compensazione di controcredito da parte del genitore che affermi di aver pur diritto a ripetere dall’altro coniuge quanto integralmente anticipato per spese straordinarie da ripartirsi al 50%.

D’altro canto, non risultano depositati documenti (pur indicati in citazione, ma non nell’elenco di cui al fascicolo di parte) attestanti tali denunziati esborsi.

L’unica istanza di parte attrice meritevole di accoglimento è, dunque, quella relativa ad alcune voci indebitamente richieste per spese procedurali ne precetto.

Solo a titolo di onorario, può infatti riconoscersi l’inferiore importo di Euro 23,00 per “studio della controversia”; sono state indebitamente indicate nel precetto le voci di Euro 80,00 (x 3) per la consultazione con il cliente e quella e per la corrispondenza informativa: vale a tal proposito il condivisibile insegnamento della Suprema Corte:

“Esiste, inoltre, una cesura netta tra il procedimento di cognizione (capo 1) e quello di esecuzione (capo 2) che processualmente ha inizio col pignoramento (art. 491 c.p.c.) e rispetto al quale il precetto è atto estrinseco e meramente preliminare avente, come è noto, natura sostanziale tanto da poter essere sottoscritto anche dalla parte personalmente o da un suo procuratore ad negotia piuttosto che da un difensore tecnico. Ciò spiega ancora la non necessità di una attività difensiva remunerata e preordinata, dopo la sentenza, alla intimazione del precetto. Questa succede alla formazione del titolo esecutivo e le prime attività difensive al riguardo contemplate sono la richiesta del titolo esecutivo e la sua disamina (voci 46 e 47 tab. collocate nel processo di esecuzione)” (Cass. Sez. II n. 12270/02).

Il che è a dirsi ancor oggi, nell’immutata ripartizione presente nella nuova tariffa professionale.

Pertanto, l’opposizione è accolta solo in ordine alla eliminazione dalla somma di cui all’intimazione dell’importo di Euro 57,00 + Euro 240,00 = Euro 297,00.

Stante l’esito complessivo della lite, con il rigetto delle ulteriori e maggiori istanze dell’opponente, stimasi equo disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

Oggetto: opposizione a precetto, risarcimento danni.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione delle opposte parti rigettata:

– a parziale accoglimento dell’opposizione, dichiara non dovuto dal debitore il solo importo di Euro 297,00 sul totale di cui al precetto, per il resto confermato nella sua legittimità;

– dichiara compensate fra le parti le spese di lite.

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