Ai fini della liquidazione dei danni patiti da uno dei coniugi per la morte dell’altro, derivante da fatto illecito altrui, la situazione, scaturita a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa che, di certo, è irrilevante sotto il profilo della compensatio lucri cum damno, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato mediante il successivo matrimonio conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve comunque essere oggetto di valutazione da parte del Giudice. Ed infatti, quest’ultimo deve effettuare siffatta valutazione al fine di verificare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliminato dalle nuove nozze.

L’art. 1194 c.c., rubricato “Imputazione del pagamento agli interessi”, sancisce che i pagamenti devono essere imputati agli interessi prima che alla somma capitale. Orbene, siffatto principio, dettato in relazione alle obbligazioni pecuniarie, non trova applicazione in ordine al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Ne consegue che, in caso di versamento di acconti da parte dei responsabili anteriormente alla liquidazione del danno, il Giudice, senza tuttavia che si applichi la regola di cui alla norma innanzi citata, deve tenerne conto, devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato, che l’acconto versato, sì da detrarre quest’ultimo dal primo sulla differenza residua, computando quindi gli interessi dovuti.

Cass. civ. Sez. III, 21/03/2011, n. 6357

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