In assenza di una norma che sancisca la nullità del contratto in frode ai terzi (l’ordinamento, infatti, prevede espressamente soltanto la nullità del contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.), deve ritenersi esclusa l’esistenza di un’azione di impugnativa della locazione, stipulata dall’usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario. Strumento di tutela per il proprietario è quello previsto dall’art. 999 c.c., che stabilisce la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell’usufrutto, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l’opponibilità del contratto al proprietario.

Cassazione civile , sez. III, 20 marzo 2008 , n. 7485

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