Con riferimento alla fattura commerciale – avente un uso pressoché quotidiano nella prassi degli affari – va detto che essa riveste, secondo le ricostruzioni seguite dai più in dottrina e giurisprudenza, la natura di «atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris».

Esso, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all’esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione – come nell’archetipo della vertenza tra debitore e creditore – dev’essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi, come sostiene l’unanime giurisprudenza: «La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant’è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall’atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C.: le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991).
di Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli

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