La ricostruzione degli amministrativisti sull’illecito civile (precontrattuale, contrattuale od extracontrattuale) realizzato dalla P.A., consente di far approdare alla seguente verità: in tale campo gli scrittori hanno importato nella loro sedes materiae le note categorie già di pertinenza della dottrina civilistica (fatto imputabile – antigiuridicità – colpevolezza – rapporto di causalità – danno ingiusto, et similia), dotandole di una ‘veste’ giuspubblicistica.

A) Imputabilità: si è soliti ripetere che il fatto illecito potrà ascriversi alla P.A. solo quando l’agente abbia operato in una situazione di «occasionalità necessaria», salvo i casi di frattura del rapporto organico (tra tutti, ancora, AA.VV. [curr. Mazzarolli ed aa.], Diritto Amministrativo, cit., 1742; per un datato precedente giurisprudenziale, Cass., 24 gennaio 1976, n. 227; ancora di recente, Cass., 13 novembre 2002, n. 15930; accenna alla frattura del rapporto organico quale esimente di responsabilità in capo all’ente pubblico, Cass., 13 dicembre 1995, n. 12786).

B) Colpevolezza (e segnatamente, prova della colpa in capo all’amministrazione): il tramandato e criticato in dottrina (Casetta, Responsabilità civile, cit., 3 e s.) orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. un., 22 ottobre 1984, n. 5361), che ne esigeva l’allegazione secondo i principi generali nei casi di attività materiali e la riteneva in re ipsa nell’emanazione ed esecuzione del provvedimento, è stato sottoposto a revirement da Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500 e 501 (la prima in Foro it., 1999, I, 1301), che hanno ritenuto irrilevante, per l’accertamento della stessa, il riferimento allo stato soggettivo del funzionario, dovendosi avere riguardo alla culpa della P.A. come apparato.
In termini, Cass., 29 marzo 2004, n. 6199. In seno alla giurisprudenza amministrativa T.a.r. Puglia, sez. Lecce, 27 luglio 2001, n. 4353.
GIORGIO VANACORE
AVVOCATO IN NAPOLI

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