Rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento l’atteggiamento negligente del lavoratore, proptratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori, il quale violi in modo incontestato la clausola di rendimento relativa all’attività lavorativa espletata, nonostante la qualità di rendimento e la capacità professionale dimostrate in precedenza.

Cass. civ. Sez. lavoro, 01/12/2010, n. 24361

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