fi_giornalistaL’attività giornalistica, seppur oggetto di disciplina meno rigorosa, è comunque illecita se esercitata in violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività predetta, le cui norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa, diritti fondamentali pure costituzionalmente protetti.

 Cass. civ. Sez. I, 06/12/2013, n. 27381   
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1650/2007 proposto da:

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del procuratore pro tempore, B.U. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso l’avvocato SANINO MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCOLELLA GIAN PIERO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

C.F., G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9941/2006 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 05/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SANINO MARIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il 21 novembre 2005 i coniugi C. e G. hanno presentato al Garante per la protezione dei dati personali una segnalazione relativamente al servizio giornalistico, pubblicato dal settimanale “Chi”, edito da Arnoldo Mondadori editore s.p.a., il quale, riprendendo una notizia su un supposto legame sentimentale del segnalante, già direttore generale della R.A.I., conteneva un articolato servizio fotografico che ritraeva componenti della famiglia C. in alcuni momenti di vita privata quotidiana.

Il Garante ha ritenuto fondata la doglianza contenuta nella segnalazione perchè le immagini – commentate da una giornalista – riprendevano più volte con evidenza la segnalante e riportavano dati relativi ai due figli minori; il volto della figlia minore dei segnalanti era stato mascherato parzialmente in modo inefficace e la stessa era pertanto riconoscibile. Inoltre, l’articolo menzionava altri dati ed immagini relativi anche al luogo di residenza della famiglia, alla loro palazzina di abitazione e alla madre della segnalante. Ciò in violazione dei limiti dell'”essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” che caratterizzano la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Garanzia che comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti – ed altri soggetti – non interessati ai fatti (art. 137, comma 3, Codice e artt. 5 e 6 del codice di deontologia), non potendo la notorietà di una persona – quale era il segnalante – affievolire i diritti dei congiunti e, in particolare, dei minori.

Pertanto, con provvedimento del 23 novembre 2005, il Garante a) ha disposto nei confronti di Arnoldo Mondadori editore s.p.a., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), art. 143, comma 1, lett. c), e art. 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere illecitamente dati personali relativi ai congiunti del segnalante, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento; b) ha prescritto al medesimo titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), e art. 143, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati; c) ha disposto l’invio di copia del provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

2.- Secondo il Garante il giornalista ha il dovere di considerare il diritto alla riservatezza del minore come primario e di non pubblicare quindi nomi, immagini o altri particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione, anche nel caso – peraltro non ravvisabile nella vicenda in esame – di un loro coinvolgimento in fatti di cronaca (art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, in allegato Al del Codice in materia di protezione dei dati personali, che richiama i principi contenuti nella Carta di Treviso; art. 50 del Codice e art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo – New York, 20 novembre 1989 – ratificata con la L. 27 maggio 1991, n. 176) e l’articolo in questione ha concretizzato una violazione dei diritti dei familiari del segnalante, considerate anche le informazioni specifiche fornite sulla relativa abitazione. Ha ritenuto, inoltre, che il Garante ha il compito di vietare. anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (art. 154, comma 1, lett. d), e art. 143, comma 1, lett. c) del Codice) e che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice).

3.- Contro il provvedimento del Garante la predetta società e B.U. hanno proposto opposizione con ricorso al Tribunale di Milano ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152;

opposizione rigettata dal tribunale con sentenza del 5 settembre 2006 contro la quale gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Garante per la protezione dei dati personali, mentre non hanno svolto difese il C. e la G., contumaci nel giudizio di merito.

3.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 139, art. 143, lett. B e C, e art. 154, lett. C e D, in relazione all’art. 21 Cost.”, e formulano, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile ratione temporis – il quesito di seguito trascritto per ragioni di sintesi: “se il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 139, art. 143, lett. B e C, e art. 154, lett. C e D, letti in relazione all’art. 21 Cost., consentano al Garante, che abbia ritenuto illegittimo il trattamento dei dati personali di taluno in un determinato articolo di stampa, di vietare in via preventiva, assoluta e generale, e anche al di fuori del caso di trattamento in corso, la diffusione nell’esercizio dell’attività giornalistica di qualunque dato relativo alla medesima persona, e se, in ipotesi affermativa, trattandosi di questione rilevante ai fini del decidere, tale normativa debba essere rinviata al vaglio della Corte Costituzionale in quanto contrastante con l’art. 21 Cost., comma 2”.

Deducono che il tribunale avrebbe errato due volte: prima, quando ha interpretato le norme innanzi menzionate nel senso che esse consentirebbero al Garante di inibire a taluno, in via preventiva, generale e perpetua, la diffusione a mezzo stampa, nell’ambito dell’attività giornalistica, dei dati personali di terzi sul presupposto che il soggetto inibito, in un articolo precedente, non avrebbe rispettato i relativi presupposti di legge; poi, quando non ha ritenuto fondata la questione di l.c. delle norme così intese per violazione dell’art. 21 Cost..

3.1.- La censura è infondata.

Il giudice del merito – con motivazione esente da idonee censure (v.

infra sub 4.1) – ha evidenziato che il dispositivo del provvedimento del Garante doveva essere inteso in correlazione con la giustificazione del provvedimento stesso e questa faceva riferimento allo specìfico “contesto” considerato dalla predetta Autorità e alla specifica illiceità dei dati in concreto trattati.

Sì che nessun divieto era desumibile circa “ogni futura notizia che direttamente.. potesse riguardare (fermi i divieti per i minori e i dati relativi alla privata dimora)” i congiunti del segnalante.

Invero, il giudice del merito ha correttamente evidenziato che il provvedimento non si sostanzia in una preventiva valutazione censoria delle notizie pubblicabili, ma nell’accertamento di uno o più illeciti e nell’ordine di non protrarne oltre le conseguenze lesive.

D’altra parte, il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 139, comma 5, dispone espressamente che, nei casi di violazione del codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. c); e, in forza di tale norma, detta Autorità “dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati”.

L’attività giornalistica – pur oggetto di disciplina meno rigorosa – è comunque illecita se esercitata in violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, e del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179), le cui “norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa” (art. 1), diritti fondamentali pure costituzionalmente protetti. Sì che appare incensurabile il bilanciamento operato dal legislatore tra la tutela del diritto di cui alìart. 21 Cost., e quella prevista in quelle norme che “mirano a tutelare e a realizzare i fini dell’art. 2 affermati anche nell’art. 3, comma 2, e art. 13, comma 1, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo” (cfr. Corte cost. n. 38 del 1973, in tema di libertà di stampa).

4.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione senza formulare la sintesi del fatto controverso.

4.1- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., poichè, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007; sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008).

5.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione (senza formulare la sintesi ex art. 366 bis c.p.c.).

5.1.- Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., anche a volerlo riguardare come unico articolato motivo d’impugnazione che denuncia (con il successivo) vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, posto che lo stesso non si conclude con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (cfr. Sez. Ity. n. 7770/2009).

6.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 137 Codice Privacy in relazione all’art. 4, lett. b), dello stesso codice e 3 e 7 del codice deontologico di cui al Provv.to del Garante 29.7.1998” e formulano, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di seguito trascritto per ragioni di sintesi: “se, à sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137, i dati personali resi noti alla stampa direttamente dagli interessati, restino liberamente trattabili per finalità giornalistiche anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, se ad essi si applichi il limite dell’essenzialità dell’informazione dettato dalla medesima norma per gli altri dati, e se rientrino nella previsione di tale articolo i dati concernenti l’aspetto esteriore o il comune di ubicazione di uno stabile ricomprendente al suo interno l’abitazione di una famiglia”.

Deducono che “tanto il nome di battesimo della figlia minore, quanto le sue sembianze, il suo status di figlia dei coniugi C., le sembianze della signora G. e il rapporto di coniugio della stessa con il Dott. C. erano dati precedentemente resi pubblici direttamente dagli interessati” in servizi fotografici pubblicati su settimanali prima della pubblicazione dell’articolo oggetto del provvedimento del Garante.

6.1.- Il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137, u.c., dispone che “in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’art. 136, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2, e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

Senonchè, l’art. 7, u.c., del Codice di deontologia dispone che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”. Quest’ultima, tra l’altro, prevede che “al bambino coinvolto come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga”.

Ora, appare evidente dalla motivazione della sentenza impugnata (pag.

11) che il tribunale abbia escluso che la pubblicazione dei dati riferiti ai minori potesse essere valutato come “davvero nell’interesse oggettivo” dei medesimi, come previsto dall’art. 7 del codice deontologico cit. e ha correttamente escluso che la decisione assunta in precedenza dai genitori, in relazione al servizio fotografico pubblicato, potesse essere invocata in un diverso contesto, nel quale era trattata la notizia della relazione extraconiugale del C..

Il tribunale ha, altresì, correttamente evidenziato che al servizio fotografico precedente era del tutto estranea la madre della G., mentre quest’ultima – priva di autonoma notorietà – era stata fotografata nello svolgimento di attività quotidiane in un contesto affatto diverso dal servizio fotografico per il quale aveva posato con la famiglia.

Come è stato sottolineato in dottrina, la divulgazione di un dato di interesse pubblico mediante dichiarazioni o comportamenti pubblici non è configurabile come una forma di consenso tacito al suo trattamento, in quanto l’interessato potrebbe anche essere contrario a che l’informazione da lui resa nota abbia un’ulteriore e più ampia diffusione, anche se costituisce una situazione nella quale la riservatezza del dato è stata già in qualche misura intaccata a seguito della condotta consapevole dell’interessato. Talchè, la ratio della norma può essere colta nell’opportunità di dare prevalenza all’interesse pubblico all’informazione, anche se riguardi profili non essenziali rispetto alla vicenda o al personaggio di interesse pubblico cui si riferisce, quando le dichiarazioni o i comportamenti in pubblico dell’interessato abbiano già compromesso in misura significativa l’interesse alla riservatezza dei dati trattati.

La deroga, dunque, concerne l’essenzialità del dato trattato e non l’interesse pubblico che va apprezzato autonomamente e, nella concreta fattispecie, è stato escluso dal giudice del merito con valutazione sorretta da motivazione non ritualmente censurata.

Da ultimo, pure correttamente è stato ritenuto dal tribunale che costituisce dato relativo al domicilio dell’interessato la foto che ritrae la palazzina in cui risiede se si tratta di una piccola località, consentendo una facile ricostruzione dell’indirizzo di privata dimora, non divulgatale.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 154, comma 6, copia del presente provvedimento sarà trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante per la protezione dei dati personali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *