In tema di condominio, la delibera assembleare che modifica i criteri legali di ripartizione delle spese, in assenza del consenso unanime di tutti i condomini, è inefficace, nei confronti del condomino assente o dissenziente, per nullità radicale deducibile senza limiti di tempo.

In tema di condominio, le spese di rifacimento del tetto sono sostenute dai condomini ai sensi degli artt. 1117 e 1123 c.c, in proporzione al piano o alla porzione di piano appartenente a ciascuno di essi in via esclusiva, salva diversa convenzione tra gli stessi, che non può, però, non intervenire con il consenso unanime di tutti i condomini.

Ai fini della regolarità dell’avviso di convocazione dell’assemblea, è sempre necessario che questo sia recapitato nella diretta sfera di conoscibilità del singolo condomino, e cioè che detto avviso sia pervenuto, quanto meno, presso persone che, per ragioni dei loro rapporti con il destinatario, o per causa di ufficio, siano tenute a farne consegna, ovvero che sia stato depositato in un luogo normalmente e periodicamente visitato dal destinatario, poiché destinato allo scopo della ricezione delle missive.

Trib. Salerno Sez. I, 10/09/2010

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