CONCORDATO-PREVENTIVO-PROGETTO-TRENTINOIn base all’art. 111 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), norma valevole per la generalità delle procedure concorsuali, sono ricompresi nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima dell’apertura delle procedure concorsuali, perché funzionali al loro espletamento. In tal senso, deve riconoscersi la collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l’assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 09/09/2014, n. 18922 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11354-2013 proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato FALCIANI ALESSANDRO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., non in proprio ma quale Curatore del fallimento della società GUELFO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 10712/12 del TRIBUNALE di FIRENZE del 13/03/2013, depositato il 28/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito l’Avvocato Stefania Nicoletta Costanzo (delega avvocato Alessandro Falciani) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Marco Marchetta difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con ricorso ex art. 93 l.fall., il dott. B.C. presentava domanda di insinuazione al passivo per l’importo di Euro 8.488,08, oltre Iva e cap, per il credito vantato in virtù delle prestazioni professionali prestate, inerenti l’esame e lo studio della situazione patrimoniale e finanziaria della società, poi fallita, e la redazione e presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.

Veniva richiesta, in via principale, l’ammissione di tale credito in prededuzione, ai sensi dell’art. 111 l.fall.; in via subordinata, l’ammissione con il privilegio speciale di cui agli artt. 2755 e 2770 cod. civ..

Con decreto emesso in data 29 maggio 2012, il Giudice delegato ammetteva la suddetta domanda al passivo, per il minor importo di Euro 4.500,00 (somma quantificata con riferimento al valore minimo previsto dalla previgente tariffa professionale), riconoscendo la sussistenza del privilegio generale di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, ma non la natura prededucibile del credito, nè il privilegio speciale per gli atti conservativi.

Il dr. B., con ricorso ex art. 98 l. fall., proponeva opposizione al decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo, chiedendo la liquidazione ai valori medi di tariffa, e insistendo per il riconoscimento del proprio diritto alla prededucibilità, ai sensi dell’art. 11 l. fall., o, in subordine, il riconoscimento del privilegio per atti conservativi.

Si costituiva la Curatela della società Guelfo s.r.l. in liquidazione, contesta stando le ragioni dell’opponente in punto di quantum debeatur e in punto di prededucibilità del credito. In particolare, asseriva la resistente come la prededucibilità dei crediti del professionista sia ammissibile solo per quei crediti sorti durante la procedura, sotto il controllo del giudice. Al contrario, in caso di prestazioni professionali rese per l’accesso spontaneo alla procedura di fallimento, sarebbe necessaria una rigorosa prova circa la “funzionalità” dell’attività prestata dal professionista, che dovrebbe configurarsi come funzionalmente “strumentale” e indispensabile per l’accesso alla procedura.

In data 28 marzo 2013, il Tribunale di Firenze depositava e comunicava il decreto di rigetto dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, con il quale ammetteva la somma di Euro 4.500,00 e negava il diritto alla prededucibilità del credito, in adesione “alla tesi maggioritaria secondo la quale il dettato dell’art. 111 L. fall., al comma 2, si riferisce ai crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedura”.

Avverso tale decreto, proponeva ricorso per cassazione il dott. B., articolato in un solo motivo.

Si costituiva la Curatela con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 11 l. fall., con riferimento alla ritenuta limitazione della prededucibilità dei soli crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedurale censura sembra fondata.

L’art. 111 l. fall., nel prevedere testualmente, nel comma 2, che “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge…”, ricomprende chiaramente nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima dell’apertura dei detti procedimenti, perchè funzionali al loro espletamento.

Questa Corte si è pronunciata, con una recente sentenza, richiamato dallo stesso ricorrente in ricorso, le cui argomentazioni risultano dirimenti nel caso di specie. E’ stata riconosciuta infatti la collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l’assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all’ammissione alla procedura di concordato preventivo (Cass., sentenza 8 aprile 2013, n. 8533).

Non si vede motivo di diversificare il trattamento del professionista che sia stato d’ausilio all’imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all’ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento, sebbene sia attività che possa essere svolta in proprio da quest’ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare a un esperto di settore. Lart. 111 l. fall., si configura quale norma generale, applicabile alla pluralità delle procedure concorsuali.

Privo di pregio è inoltre il riferimento effettuato dal fallimento resistente, nel proprio controricorso, all’art. 182 – “quater”, comma 4, l. fall.. Tale disposizione stabiliva, “expressis verbis”, come solo gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonchè dell’accordo omologato, ex art. 182 – “bis” erano considerati prededucibili. Tale norma viene ricostruita come norma eccezionale e attuativa del principio generale sancito dall’art. 111 L. fall.. Il precipitato interpretativo era l’applicazione della prededucibilità solo ai crediti sorti in funzione dell’ammissione al concordato preventivo, perchè espressamente prevista. Tale ricostruzione ermeneutica è divenuta inattuale, in seguito all’approvazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla L. di Conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha abrogato l’art. 182 – “quater”, comma 4 fugando ogni dubbio interpretativo circa la generale portata applicativa dell’art. 111, comma 2, L. fall., valevole per la generalità delle procedure concorsuali”. – che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque accolto, il provvedimento impugnato conseguentemente cassato, e il giudizio rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014

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