L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Pertanto, nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest’ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall’indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all’esistenza in vita della vittima. (Rigetta, App. Bologna, 23/04/2008)

Cass. civ. Sez. III, 13/07/2011, n. 15385

L’accoglimento della domanda di risarcimento da perdita di chance, e quindi da lucro cessante, esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali presumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

App. Firenze, 14/09/2011    consulta la sentenza della CdA di Firenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, sezione seconda civile, composta dai magistrati:

dott. Paolo Occhipinti – Presidente –

dott. Elisabetta Materi – Consigliere rel. –

dott. Nicola Antonio Dimsi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 953/05 del ruolo generale A degli 13.7.2011 affari contenziosi civili, e vertente tra:

Be.Ma. e Le.An., elettivamente domiciliati in Firenze, presso lo studio dell’avv. Gi.Ci. (studio avv. Gi.Ga.), che li rappresenta e difende come da procura in atti

Appellanti

contro

Be.Ma., elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell’avv. Ra.Po., e rappresentata e difesa dall’avv. St.Pa., del Foro di Lucca, come da procura in atti

Appellato

Fo. S.p.A. elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell’avv. La.Vi., che la rappresenta e difende in unione all’avv. Lu.Pi., del Foro di Viareggio, come da procura in atti

Appellato

In data 8.6.2011 la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza del 12.1.2011.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.4.2005, Be.Ma. e Le.An. convenivano davanti alla Corte di Appello di Firenze Be.Ma. e la Fo., proponendo appello avverso la sentenza n. 98/04, depositata il 9.3.2004, con la quale il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, aveva: 1) condannato Be.Ma. in solido con la Sa., ora Fo., al risarcimento dei danni, pari alla complessiva somma di Euro 47.161,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi del 3%, dal 6.5.1997 alla data della sentenza, sulla somma annualmente rivalutata, in favore di Be.Ma., e pari a complessivi Euro 361,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi come sopra indicato, nei confronti di Le.An.; 2) condannato Be.Ma. e Le.An., in solido, al risarcimento del danno pari a Euro 916,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi come sopra indicato, in favore di Be.Ma.; 3) posto le spese di C.T.U. per 1/3 a carico degli attori, per 1/3 a carico della Be. e per 1/3 a carico di Fo.; 4) compensato integralmente le spese tra gli attori e la Be. e compensato per un mezzo le spese fra attori e Fo., ponendole per il residuo a carico di quest’ultima. Esponevano gli appellanti che la sentenza impugnata era ingiusta, perché il Tribunale:

1) aveva applicato la norma di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c., benché dalla istruttoria fosse risultato che la responsabilità del sinistro era da imputarsi in via esclusiva alla condotta di guida di Be.Ma. che, alla guida dell’autovettura (…), aveva impegnato l’incrocio fra la via (…) e la via (…), percorsa dalla medesima, quando il semaforo proiettava ancora luce rossa nella di lei direzione di marcia e quella giallo – verde nella direzione del Be.;

2) aveva liquidato le spese mediche nella complessiva somma di Euro 5.000,00, in via equitativa, benché l’attore avesse prodotto ricevute per complessivi Euro 8.032,73;

3) non aveva riconosciuto il risarcimento del danno morale, avendo applicato la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, n comma, c.c., mentre tale voce di danno era dovuta essendo la Be. responsabile in via esclusiva del sinistro in questione;

4) non aveva riconosciuto il risarcimento del danno per perdita di “chance”, sul rilievo che Be.Ma., dopo essersi ripreso dalle conseguenze del sinistro, aveva continuato la propria attività sportiva in categorie inferiori rispetto a quella in cui militava al momento del sinistro, senza considerare che, altrimenti, il Be. avrebbe giocato in serie C2 nella “Ca.”, con uno stipendio annuo pari a Lire 70.000.000, con la possibilità di rimanere in tale categoria per vari anni, oltre che di raggiungere anche categorie più alte, come provato dal fatto che dopo il sinistro continuò a giocare a calcio in categorie inferiori;

5) aveva omesso di considerare, sotto il profilo del lucro cessante, i contributi previdenziali e le altre indennità previste per legge, non percepite a causa del sinistro;

6) aveva liquidato a Le.An. la metà dei danni, per l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 2054, II comma, c.c.;

7) nell’applicare la norma di cui sopra aveva erroneamente liquidato le spese di lite, con riferimento ad un valore inferiore rispetto a quello indicato dal difensore e compensato le spese medesime. Gli appellanti chiedevano quindi che la Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, dichiarasse Be.Ma. unica responsabile del sinistro e condannasse la medesima all’integrale risarcimento dei danni subiti dagli attori, e quindi al pagamento della complessiva somma di Euro 872.411,05, o quella diversa di giustizia, oltre rivalutazione monetaria dal 6.5.1997, con vittoria delle spese dei due gradi.

Radicatosi il contraddittorio, Be.Ma. contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale peraltro chiedeva, mediante appello incidentale, la parziale riforma, nella parte in cui il primo giudice: 1) non aveva ritenuto Be.Ma. esclusivo responsabile del sinistro, superando il contrasto tra le deposizioni testimoniali con il rilievo della non credibilità e contraddittorietà del teste Ma. e considerando che non vi era la prova che la Be. avesse attraversato l’incrocio con il semaforo rosso; 2) aveva omesso di condannare la Fo. in solido con gli attori al risarcimento del danno subito da Be.Ma., come richiesto dalla convenuta con la domanda riconvenzionale, essendo la Fo. assicuratrice anche del ciclomotore condotto da Be.Ma. e di proprietà Le.An.; 3) aveva omesso di porre le spese di lite della Be. a carico della Fo.; 4) aveva posto le spese di C.T.U. a carico della Be. per 1/3, benché tale mezzo istruttorio fosse stato funzionale solo alla liquidazione dei danni subiti dal Be., tanto più che la convenuta aveva chiesto di essere manlevata dalla propria compagnia di assicurazione (Fo.).

Be.Ma. chiedeva quindi che la Corte rigettasse l’appello principale e, in ipotesi, dichiarasse la stessa manlevata dalla propria assicurazione Fo. in ordine ai danni, alle spese di causa e a quelle di C.T.U., e, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarasse la responsabilità esclusiva di Be.Ma., condannando il medesimo, in solido con Le.An. e la Fo., al risarcimento integrale dei danni subiti da Be.Ma., pari a Euro 1.833,40, o la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in ipotesi, condannasse Fo. in solido con gli attori al pagamento del 50% dei danni liquidati in favore di Be.Ma., così come disposto dal primo giudice, compensando per 1/2 le spese fra Be.Ma. e la Fo. e con la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese nella residua quota in favore della Be. e a manlevare la stessa quanto alle spese di C.T.U., con vittoria delle spese dei due gradi.

La Fo., costituitasi in giudizio, contestava le censure sollevate avverso la sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dopo la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12.1.2011 e il decorso dei termini per il deposito delle memorie difensive, la causa è stata decisa dal Collegio nell’odierna camera di consiglio.

Motivi della decisione

Primo motivo appello principale e primo motivo appello incidentale Rileva la Corte che nella fattispecie in esame non sono emersi idonei e sufficienti elementi di prova per ricostruire l’effettiva dinamica del sinistro, con particolare riferimento al comportamento dei singoli conducenti, considerato che le risultanze istruttorie hanno offerto risultati contrastanti.

Ed invero, mentre il teste Li.Gi. ha affermato che al momento dell’attraversamento dell’incrocio da parte di Be.Ma., che percorreva la via (…), il semaforo proiettava luce rossa per i veicoli che provenivano dalla via (…), come l’autovettura condotta da Be.Ma., il teste Fr.Ma. ha invece affermato che il Be. aveva impegnato l’incrocio mentre il semaforo proiettava luce rossa nella di lui direzione di marcia; il teste Ma.Ma., che alla Polizia Municipale aveva reso una dichiarazione corrispondente a quella del Fr., davanti al giudice aveva invece affermato che il Be. era passato con la luce arancione. In presenza di tali evidenti contrasti non possono trarsi sicuri elementi di prova neppure da quanto riferito dal teste Ga.Pa. in ordine al funzionamento del semaforo, programmato in modo da far comparire per due secondi una fase di “tutto rosso” al termine di ciascun ciclo per ciascuna direttrice di marcia, con la conseguenza che le argomentazioni offerte dagli odierni appellanti sulla effettiva dinamica del sinistro si rivelano solo delle mere supposizioni.

Ne consegue che correttamente il primo giudice ha applicato la presunzione di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c., non avendo il Be. e la Be. fornito la prova di aver fatto il possibile per evitare l’evento dannoso e di avere uniformato il proprio comportamento alle norme che disciplinano la circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza. Le censure sono quindi infondate. Secondo motivo appello principale

Rileva la Corte che in primo grado Be.Ma. aveva prodotto in fotocopia i documenti giustificativi delle spese mediche e che il C.T.U. medico legale aveva omesso di quantificare quelle ritenute conseguenti al sinistro, affermando che i documenti erano “non originali e non riepilogati”.

Ciò posto, deve ritenersi che la produzione in appello dei documenti in originale non può ritenersi inammissibile, come eccepito dalla Fo., considerato che non si tratta di documenti nuovi, alla stregua di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c., ma solo degli originali di quelli offerti in primo grado, la cui produzione è risultata necessaria avuto riguardo alla decisione del primo giudice, che ha ritenuto di liquidare le spese in via equitativa, pur risultando le stesse documentate, senza che le controparti avessero specificamente contestato la conformità delle fotocopie agli originali. Tali documenti comprovano che le spese sostenute da Be.Ma. in conseguenza del sinistro ammontano a complessivi Euro 8.032,73.

La censura è dunque fondata.

Terzo motivo appello principale

La censura risulta assorbita dal rigetto del primo motivo, essendosi il Be. lamentato solo sotto il profilo conseguente alla non riconosciuta responsabilità esclusiva del sinistro a carico della Be.

Quarto motivo appello principale

Rileva la Corte che dalla C.T.U. medico legale esperita in primo grado è risultato che non è possibile accertare con ragionevole certezza l’incidenza della menomazione residua (ridotta mobilità della rotula) sul dichiarato declassamento dell’attività di Be.Ma., all’epoca venticinquenne, quale calciatore professionista, dato che la stessa può dipendere anche da altri fattori, indipendenti dalla ridotta integrità fisica, considerato altresì che l’attività di calciatore professionista si esaurisce sempre e comunque in giovane età anagrafica. Va poi rilevato che Be.Ma. non ha offerto alcun elemento di prova per dimostrare il lamentato mancato guadagno conseguente alla dedotta perdita di “chance” di giocare in categoria C2, atteso che risulta provato solo quanto il calciatore avrebbe guadagnato per il tesseramento nella Ca., in C2, nell’anno 1997 – 1998, qualora non avesse subito il sinistro in questione, ragione per cui il primo giudice ha liquidato solo tale danno, e non quello futuro. Ed invero, occorre osservare sul punto che l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di “chance”, e quindi da lucro cessante, esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggetti e certi dai quali presumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, (v., fra le altre, Cass. 11.5.2010, n. 11353), mentre nel caso concreto l’attore non ha offerto adeguati elementi per poter effettivamente accertare la sussistenza e l’ammontare del danno, non avendo neppure dedotto quale è stato il suo effettivo reddito dopo il sinistro.

La censura è dunque infondata.

Quinto motivo appello principale

Rileva la Corte che Be.Ma. non ha fornito alcun elemento di prova sul punto.

Infatti il consulente del lavoro Pa.Gi., nominato C.T.U. dal primo giudice, ha affermato che sul punto la documentazione offerta era inidonea, mancando i contratti precedenti stipulati da Be.Ma., l’estratto conto contributivo o la situazione contributiva del medesimo, rilasciata dall’En., da cui risultassero le società calcistiche nelle quali egli aveva militato e i relativi versamenti.

Ne consegue che la censura è infondata.

Sesto e settimo motivo appello principale

Le censure risultano assorbite dal rigetto del primo motivo.

Appello incidentale

La censura in ordine all’applicazione della presunzione di pari colpa nella determinazione del sinistro risulta infondata, per le ragioni esposte in precedenza, mentre risulta meritevole di accoglimento quella relativa all’omessa condanna della Fo., in solido con Be.Ma. e Le.An., al risarcimento dei danni subiti da Be.Ma., essendo tale società anche l’assicuratore per la r.c. del ciclomotore condotto dal Be. e di proprietà della Le. Del resto la convenuta Be. aveva richiesto la predetta condanna solidale della Sa. fino dalla comparsa di costituzione e risposta, nella quale peraltro aveva avanzato altresì domanda di manleva nei confronti della stessa Sa., quale proprio assicuratore.

La censura sulla disciplina delle spese di lite risulta assorbita dalla parziale riforma della sentenza.

In conclusione la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve condannare Be.Ma. e la Fo., in solido, al pagamento in favore di Be.Ma. della complessiva somma in linea capitale di Euro 50.194,00, in luogo della minor somma liquidata dal primo giudice, e condannare Be.Ma., Le.An. e Fo., in solido, al pagamento in favore di Be.Ma. della somma di Euro 916,70 in linea capitale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come disposto dal Tribunale, fermo il resto.

Avuto riguardo all’esito complessivo della controversia, sussistono i presupposti, attesa la reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite fra Be.Ma., Le.An. e Be.Ma., mentre Fo., parte soccombente nei confronti sia degli attori che della convenuta, è tenuta a pagare alle predette parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, spese che vanno peraltro compensate nella misura della metà, dato l’esito della lite, e che vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, all’importanza e al numero delle questioni trattate, nonché all’attività difensiva effettivamente svolta.

Considerata la soccombenza di Fo., le spese di C.T.U. devono essere poste in via definitiva a carico esclusivo della medesima. In accoglimento della domanda di Be.Ma., Fo. deve essere altresì condannata a tenere indenne la Be. delle somme liquidate in favore degli attori per capitale e interessi e poste a carico della medesima.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Be.Ma. e da Le.An. avverso la sentenza n. 98/04, depositata il 9.3.2004, del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1) condanna Be.Ma. e Fo., in solido, al pagamento in favore di Be.Ma. della complessiva somma in linea capitale di Euro 50.194,00, in luogo della minor somma liquidata dal primo giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi come disposto dal Tribunale; condanna Fo., in solido con Be.Ma. e Le.An., al pagamento in favore di Be.Ma. della somma di Euro 916,70, liquidata dal primo giudice, oltre rivalutazione monetaria e interessi come disposto dal Tribunale, fermo il resto;

2) dichiara integralmente compensate le spese dei due gradi del processo fra Be.Ma., Le.An. e Be.Ma.;

3) dichiarate compensate tra Fo. e le altre parti le spese dei due gradi nella misura di 1/2, condanna la stessa a rimborsare la residua quota della metà delle spese processuali, spese che liquida, per l’intero:

a) per Be.Ma. e Le.An., per il primo grado, in complessivi Euro 6.020,00, dei quali Euro 4.000,00 per onorari di avvocato, Euro 1.800,00 per diritti e Euro 220,00 per esborsi, e, per il secondo grado, in complessivi Euro 6.775,00, dei quali Euro 5.000,00 per onorari di avvocato, Euro 975,00 per diritti e Euro 800,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

b) per Be.Ma., per il primo grado, in complessivi Euro 1.230,00, dei quali Euro 700,00 per onorari di avvocato, Euro 480,00 per diritti e Euro 50,00 per esborsi, e, per il secondo grado, in complessivi Euro 1.450,00, dei quali Euro 900,00 per onorari di avvocato, Euro 500,00 per diritti e Euro 50,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

4) pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico esclusivo di Fo.;

5) condanna Fo. a tenere indenne Be.Ma. delle somme, per capitale e interessi, poste a carico della medesima in favore di Be.Ma. e Le.An.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *