Il danno da fermo tecnico non può sussistere in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro, occorrendo la prova non solo del mancato utilizzo del mezzo per il periodo necessario alle riparazioni, ma anche la necessità che aveva il proprietario di usufruirne e del concreto danno che gli sia derivato dall’impossibilità di fruirne.

Giudice di pace Perugia, 07/05/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

(Sezione Civile)

Il Dr. Roberto Pomanti, Giudice di Pace in Perugia ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento civile iscritto al n. 592/11 Ruolo Gen. affari Civili, promosso con atto di citazione notificato in data 18.12.010

da

Carrozzeria Professional Car di A.A.E.T. con sede in Zona Industriale Bacanella Magione ,elettivamente domiciliata in Perugia Viale P. Pellini 27 presso lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Ferraro che la rappresenta e difende in forza di procura speciale estesa a margine dell’atto di citazione ;

attrice

contro

Vittoria Assicurazioni spa, in persona del suo Procuratore Speciale Dr. M.M. con sede in Milano Via Caldera n. 21, rappresentata e difesa dall’ Avv .Nicola Ghinelli ed elettivamente domiciliato presso e nello studio legale del suddetto difensore in Perugia Via Volte della Pace n. 9 giusta delega estesa in calce alla copia passiva notificata dell’atto di citazione

convenuta

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la Carrozzeria Professional Car di A.A.E.T. conveniva in giudizio innanzi all’intestato Giudice la Vittoria Assicurazioni spa, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale. Assumeva I’attrice di essere cessionaria del credito risarcitorio vantato dal la sig.ra U.Q.B.S. in conseguenza del sinistro stradale occorsole il 22.02 010 in Perugia Via Centova allorquando, nell’impegnare la rotonda ivi esistente alla guida della propria vettura Renault Twingo tg. (…) veniva urtata alla vettura Fiat Punto tg. (…) di proprietà del sig. A.R. e condottala L.R., il quale ometteva di concederle la prescritta precedenza.. La convenuta corrispondeva ante causam la somma ritenuta satisfattiva di Euro.1300,00 accettata tuttavia a mero titolo di acconto sul maggior avere. Richiedeva quindi il pagamento della somma residuale pari ad Euro. 1776,08.. All’udienza del 21.02 011 si costituiva la Vittoria Assicurazioni, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della carrozzeria attrice per nullità della cessione del credito e nel merito contestandola ricostruzione della dinamica del sinistro e la quantificazione della somma richiesta. L’istruttoria si compendiava in produzioni documentali, nelle prove testimoniali nonché nell’ interrogatorio formale del danneggiante ammessi dal Giudice assegnatario Avv.. A. Monizzi . All’udienza del 17.06.011 non comparivano né i testi né il danneggiante a rendere il citato interrogatorio formale. La causa veniva quindi assegnata all’odierno Giudicante stante la cessazione dall’incarico del giudice naturale. All’udienza del 27.01.012, respinta la richiesta di espletamento della ctu tecnico-dinamica, le parti discutevano la causa, concludendo come in epigrafe. Il Giudice quindi, ritenuta la causa matura , la tratteneva in decisione. Preliminarmente va rigettata I’eccezione sollevata dalla convenuta in punto alla carenza di legittimazione attiva dell’attrice. L’art. 1260 c.c. dispone che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito in suo credito, anche senza il consenso del debitore , purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Effetto del contratto di cessione è quindi il trasferimento del diritto del creditore ad altro soggetto con conseguente sostituzione di un nuovo creditore al precedente titolare del credito. Detto contratto ha natura consensuale e pertanto per il suo perfezionamento è sufficiente lo scambio del consenso tra cedente e cessionario; non è necessario il consenso del debitore ceduto al quale tuttavia l’atto deve essere notificato. (la notificazione è da ritenersi atto a forma libera e non si identifica con quello processuale, consistendo in un qualunque atto idoneo a far conoscere al debitore ceduto la mutata titolarità del rapporto obbligatorio). Nel caso di specie tale diritto concerne un credito di origine aquiliana la cui esistenza è riconducibile al fatto illecito in quanto tale a prescindere dall’accertamento del medesimo e dall’eventuale contestazione in ordine alla sua esistenza. Non è necessario che il credito ceduto per essere liberamente trasferito ed entrare nella disponibilità del cessionario debba essere preventivamente accertato in via giudiziaria e/o sia liquido ed esigibile; anche un credito non determinato e/o non esigibile e/o controverso può essere oggetto di cessione. D’altronde non esiste nel nostro ordinamento alcuna previsione normativa che vieti la cessione del credito per il risarcimento dei danni da circolazione stradale. Sul punto si è espressa la S.C. che ha ritenuto “…il diritto risarcitorio maturato da danneggiato nei confronti dell’assicuratore del danneggiante costituisce un diritto patrimoniale disponibile ed in quanto tale esercitatile da chi al danneggiato succeda a titolo universale ovvero anche a titolo particolare in virtù di un rapporto negoziale” .Quindi appare indiscutibile che al trasferimento del credito consegua l’esercizio delle azioni poste a tutela del credito stesso anche dalla legislazione speciale. Non è quindi da ritenere che l’azione di cui all’art. 149 cod.ass. non rientri tra quelle azioni a tutela del credito che insieme al credito medesimo si trasferiscono al cessionario. Infatti quest’ultimo subentra nella medesima posizione di fatto e processuale del cedente, non escludendo gli artt. 144 e segg. del citato codice la esperibilità dell’azione diretta da parte dei successori del danneggiato; il titolo in base al quale l’attore agisce (originario o derivato che sia) non è in grado di incidere né sulla natura né sull’esistenza né sulla quantificazione del danno che rimane ancorato al fatto storico sia nel rapporto eziologico che nella sua effettiva entità. Non appare quindi ragionevole ritenere di poter escludere senza motivazione alcuna una categoria di soggetti dalla possibilità di ricorrere alla procedura di cui sopra. Nel caso di specie va inoltre rilevato come l’attrice agisca per il risarcimento del danno per l’intero, con ciò non incorrendo nelle conseguenze di una pronuncia di carenza di legittimazione attiva per una azione diretta ad ottenere solo il risarcimento di un credito parziale derivante solo dalla richiesta di alcune delle voci di risarcimento (sul punto si è espresso il Giudicante con la sentenza prodotta dalla convenuta). Nel merito va osservato quanto segue. Parte convenuta contesta la dinamica del sinistro come descritta dall’attrice, (ovvero che il conducente della Fiat Punto tg. (…) sig L.R. aveva omesso , nell’immettersi nella rotonda di Via Centova, di concedere la precedenza alla sig.ra U.Q.B.S. che alla guida della vettura Renault Twingo tg. (…) l’aveva già impegnata) ritenendo un comportamento concorsuale della prefata dovuto ad un eccesso di velocità e comunque ad una guida non consona allo stato dei luoghi Dalla espletata istruttoria ritiene il Giudicante che possa escludersi nei confronti della U.Q.B.S. il ricorso alla presunzione di pari concorso di colpa di cui all’art. 2054 cpv c.c. che notoriamente ha solo funzione sussidiaria e nel caso di specie viene meno dal momento che le risultanze istruttorie appaiono sufficienti a definire il grado di incidenza delle rispettive responsabilità dei due conducenti che sono da ritenere sussistenti e concorrenti nella produzione del sinistro oggetto di causa. Dalle suddette risultanze appare di immediata evidenza che il conducente della vettura Fiat Punto tg. (…) sig. L.R. nell’impegnare la rotonda in Via Centova abbia omesso di concedere la precedenza alla vettura antagonista che a sua volta, avendo già impegnato la predetta rotonda ,era favorita dal diritto di precedenza. A nulla rileva che l’urto abbia interessato la fiancata sinistra della vettura del R. che comunque non aveva ultimato la manovra di immissione nella rotatoria e quindi ancora gravato dall’onere di precdenza. Sul punto la SC osserva “…in tema di circolazione stradale qual si voglia situazione ambientale che ostacoli l’anticipato avvistamento dei veicoli convergenti ad un incrocio non può mai esonerare dal rispetto delle norme che disciplinano la precedenza essendo esse ispirate ad una inderogabile esigenza di sicurezza del circolazione veicolare . Ne consegue che il conducente ..in quale versi in tale situazione , stante la particolare pericolosità che impone un comportamenti di maggior prudenza, ha l’obbligo di procedere a piccolo tratti o adottando altri espedienti che conducano a scongiurare intralci o pericolo ai veicoli aventi diritto d precedenza”. D’altronde sempre la SC ritiene sussistere in capo al soggetto gravato dal diritto di precedenza un obbligo generale della massima prudenza al fine di evitare possibili incidenti adottando una condotta guida improntata alla massima cautela ed avvedutezza onde evitare collisioni. L’asserito concorso di colpa della conducente della vettura Renault Twingo tg. (…) nella causazione del sinistro in oggetto, che avrebbe affrontato la rotatoria ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, non ha trovato alcun riscontro probatorio per cui l’eccezione della convenuta in tal senso devesi ritenere infondata. Risulta quindi accertata la esclusiva responsabilità del R. nella causazione del sinistro in oggetto. Quanto invece al quantum debeatur va osservato quanto segue. La cessione del credito da parte della U.Q.B.S. alla Carrozzeria Professional Car di A.A.E.T. è avvenuta prima della riparazione della vettura e quindi antecedentemente alla determinazione del suo ammontare. L’attrice provvedendo tanto alla riparazione di detto veicolo quanto alla emissione della relativa fattura ha perduto la qualità di terzo rinunciando alla possibilità di determinare essa stessa I’ammontare del quantum in quanto divenuta parte del giudizio. Sulla stessa pertanto incombe l’onere probatorio in punto alla corretta determinazione del quantum richiesto; prova che risulta non essere stata sufficientemente fornita. La questione va quindi decisa unicamente alla luce delle comparazione effettuata dal Giudicante tra la fattura n.31 del 98.03,010 emessa dall’attrice (indicante analiticamente le tipologie di intervento sulla vettura de quo) e la perizia effettuata per conto della convenuta dal P.l. Silvano Gallina. Dall’esame comparato risultano pressoché coincidenti le tipologie di intervento tanto di sostituzione di alcune parti quanto della riparazione di altre nonché il relativo tempo di esecuzione dei lavori. Ciò che parzialmente appare divergere è la valutazione del costo delle parti sostituite e della tariffa oraria. Quindi, tenuto conto dell’avvenuta riparazione della vettura, del suo valore ante sinistro, della media dei costi della manodopera nonché di quelli delle parti di ricambio ritiene il Giudicante con prudente apprezzamento, di dover decidere equitativamente liquidando in favore dell’attrice la somma di Euro.1000,00 da sommarsi a quella già corrisposta ante causam dalla convenuta. Somma maggiorata degli interessi dalla data del sinistro al saldo. Quanto alla richiesta di risarcimento del cd. “danno da fermo tecnico” il Giudicante ritiene di aderire “in toto” all’orientamento della SC secondo cui “…il cd. danno da fermo tecnico non può sussistere in re ipsa quale conseguenza automatica del sinistro, necessitando la prova non solo del mancato utilizzo del mezzo per il periodo necessario alle riparazioni ma anche la necessità che aveva il proprietario di servirsene e del concreto danno che gli sia derivato dalla impossibilità di usufruirne..”. Orbene nel caso di specie l’attrice non ha offerto prova alcuna della necessità di utilizzare detta vettura per i giorni previsti per le riparazioni né di avere in conseguenza subito disagi e/o eventuali altri danni.. Quanto alla richiesta del pagamento delle spese della fase stragiudiziale appare opportuno rilevare come la loro liquidazione debba essere soggetta ad una verifica circa la necessità e giustificazione dell’intervento del professionista. Che l’assistenza legale sia da considerare necessaria anche nella fase stragiudiziale appare ormai consolidato in giurisprudenza per la piena attuazione del diritto di difesa del danneggiato,tenuto anche conto della novità e complessità degli adempimenti conseguenti alla nuova normativa in materia di assicurazioni. Non vi è dubbio quindi che le spese de quo costituiscano per il danneggiato un danno patrimoniale che in ragione, dell’accoglimento della domanda nel successivo instaurato giudizio, debbono essere liquidate. Tuttavia nel caso di specie non risulta agli atti alcuna fattura in tal senso emessa dalla Car Body Service Center srl che avrebbe svolto l’attività di consulenza e assistenza pre processuale. Pertanto alla luce di quanto sopra espresso all’attrice spetta a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di Euro.1000,00 iva compresa. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando in ordine alla causa promossa da Carrozzeria Professional Car di A.A.E.T. con sede in Zona Industriale Bacanella Magione nei confronti di Vittoria Assicurazioni spa, in persona del suo Procuratore Speciale Dr. M.M. con sede in Milano Via Caldera n. 21, così provvede:

– accoglie la domanda attorea e per l’effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma residue di Euro. 1000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo:

– condanna la convenuta al rimborso in favore dell’attrice delle spese di giudizio che liquida in assenza di nota spese, in complessivi Euro. 970,00 di cui Euro. 120,00 per spese Euro. 850,00 per compenso professionale oltre rimb. Forf. 12,5% , IVA e CI come per legge.

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