Le apparecchiature destinate alla rilevazione della velocità dei veicoli non devono essere obbligatoriamente soggette, in base alla normativa applicabile, tanto nazionale che comunitaria, ad alcun procedimento di verifica e taratura periodica, salvo il caso in cui sia lo stesso costruttore ad imporlo nel manuale d’uso. Le uniche norme che risultano disciplinare i requisiti di detto tipo di strumentazione, infatti, sono rispettivamente gli artt. 192 (art. 45 C.d.S.) e 345 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) le quali, escludendo una elencazione tassativa delle apparecchiature deputate all’accertamento della velocità, si limitano ad individuarne in modo generico una serie di requisiti essenziali sancendo l’obbligatorietà della sola preventiva omologazione in base all’accertamento circa la sussistenza di detti requisiti. Risulta tendenzialmente esclusa, quindi, una procedura di taratura periodica (la cui mancata esecuzione non può, in termini pratici, inficiare la legittimità dell’accertamento effettuato tramite l’apparecchiatura de quo) trattandosi di strumenti destinati ad essere utilizzati sotto lo stretto controllo del personale operante e dotati di sistemi di autodiagnosi di eventuali guasti che manifestano immediatamente al personale medesimo l’eventuale stato di cattivo funzionamento.

Cass. civ. Sez. II, 10/05/2010, n. 11273

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