La verifica giudiziale sulla correttezza del procedimento disciplinare e sulla sussistenza del presupposto della giusta causa di licenziamento è soggetta a controllo in sede di legittimità unicamente sotto il profilo della motivazione (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha respinto il ricorso del datore di lavoro, che si era opposto alla reintegrazione nel posto di lavoro di un dipendente licenziato perché aveva sbagliato cinque volte, e sempre in difetto, a battere i prezzi di altrettanti prodotti sullo scontrino non fiscale di un cliente. Nella specie, la Corte ha condiviso la decisione del giudice del merito, secondo cui tale comportamento non costituiva lesione del vincolo fiduciario a causa della mancanza di prova della malafede, mentre andava ascritto a incompetenza o confusione, ritenendola immune da ogni censura in sede di legittimità poiché supportata da una motivazione esauriente e coerente, priva di vizi o lacune logiche).

Cassazione civile , sez. lav., 23 febbraio 2009 , n. 4368

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