I) I commi 1 e 3 dell’art. 3 della nota legge 104/1992, norma che, come è noto, ha attribuito il crisma di giuridicità alla condizione di handicappato, conferendogli cittadinanza nell’ordinamento previdenziale, così recitano:
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.


3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

II) Orbene, già la lettura testuale del citato art. 3, legge 104/1992, mostra, come detto, che il grado di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, sia di grado sensibilmente inferiore e qualitativamente diverso rispetto a quello di cui all’art. 3, comma 3 (si ripete, nel comma 3 la norma fa riferimento ad una situazione che assume connotazione di gravità), che, come si legge nell’inciso testuale da ultimo citato giustifica “…priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

III) A quanto appena detto, si aggiunga che tutti i significativi benefici riconosciuti ai portatori di handicap e/o ai congiunti conviventi che prestino loro assistenza dalla legge 104/1992 e dalla vigente legislazione di dettaglio emanata successivamente ad essa presuppongono proprio la condizione di “portatore di handicap in situazione di gravità”.
In particolare, senza pretesa di esaustività, si rammenta che sia la legge n. 104/1992 (in tema di permessi e benefici lavorativi ai congiunti con l’handicappato, artt. 33 e ss. legge 104/1992), che la normativa specialistica di dettaglio, nel configurare benefici in capo ai soggetti handicappati e o ai loro congiunti conviventi che gli prestino assistenza, richiedano espressamente la condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Solo a titolo esemplificativo, a tacere di tutti gli altri benefici, si rammenti che l’handicappato con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. 104/1992:
– ha diritto ad un risparmio di Iva (conteggiata al 4%) nell’acquisto degli apparecchi e sussidi di comunicazione che ne allevino la inabilità ( D.L. n 669/1996. conv. in l. 30/1997; D.M. Min Fin 14/03/1998);
– ha altresì diritto a significative esenzioni fiscali nell’acquisto di autoveicoli (detrazione del costo pari al 19%; applicazione dell’Iva al 4%) (art. 30, co. 7 legge 388/2000 e Circolare Ministero Finanze n. 46 dell’11.05.01);
– ha ancora diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto e dal pagamento dell’imposta di trascrizione del veicolo al Pra (risoluzione 169/2002 dell’Agenzia delle entrate; circolare Min. Economia 186/E/98; art. 30, co. 7, legge 288/2000).

Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli

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