La disposizione dell’art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.

Cassazione civile sez. lav., 18/04/2019, n.10854

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3420, pubblicata il 28.7.2014, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da Alaua s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado che, dichiarata la contumacia del “Villaggio Capo Alaua” in persona del legale rappresentante pro-tempore, aveva accolto la domanda di P.I. di risarcimento del danno per le lesioni subite nella caduta sulla scala della struttura turistica;

2. la Corte d’appello ha dato atto di come la P. avesse notificato alla società Alaua s.r.l. una prima volta in data 25.11.09 la sentenza di primo grado unitamente al precetto e di come successivamente, in data 4.2.10, avesse nuovamente notificato la medesima sentenza corredata da provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal Tribunale con rettifica dell’errore nella denominazione della convenuta, come società Alaua s.r.l. anzichè “Villaggio Capo Alaua”;

3. la Corte di merito ha accertato, in base alle prove documentali in atti, come con atto notarile del 15.7.1991, anteriore all’episodio di caduta sulle scale dell’8.7.06, il complesso aziendale denominato “Villaggio Capo Alaua” fosse stato conferito nella società Alaua s.r.l. ed ha quindi ritenuto infondata sia l’eccezione di quest’ultima di difetto di legittimazione passiva e sia la dedotta illegittimità del provvedimento di correzione di errore materiale in quanto emesso senza previa citazione della società medesima;

4. avverso tale sentenza la Alaua s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e notificato previa istanza di rimessione in termini;

5. la sig.ra P. è rimasta intimata;

6. il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO

7. deve anzitutto affermarsi la tempestività della notifica del ricorso per cassazione;

8. la difesa della società ricorrente ha allegato e documentato di aver iniziato il processo notificatorio del ricorso per cassazione in data 10.12.14, nei confronti della sig.ra P. e per essa al procuratore costituito in appello, avv. Antonio Rosania, domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. Giancarlo Rago;

9. ha inoltre allegato di avere, solo in data 10.3.15, ricevuto dal servizio postale il plico contenente il ricorso non notificato con la dicitura “mancata consegna del plico a domicilio per irreperibilità del destinatario”;

10. ha documentato di avere interpellato, via p.e.c. in data 20.4.15, l’Ordine degli avvocati di Avellino e, su indicazione di questo, consultato il sito del medesimo Ordine ed appreso che l’avv. Rago risulta iscritto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Avellino;

11. la successiva notifica, presso la cancelleria della Sezione Lavoro della Corte d’appello di Napoli, risulta eseguita il 19.6.15, con richiesta all’ufficiale giudiziario del 18.6.15 (cfr. Cass. S.U. n. 20845 del 2007; n. 19001 del 2010; n. 3850 del 2017);

12. posto che il procedimento è iniziato in primo grado nel 2007, risulta applicabile l’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica apportata con la L. n. 69 del 2009, che prevedeva quale termine lungo per la notifica del ricorso in cassazione quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza;

13. nel caso in esame, il suddetto termine risulta rispettato atteso che la sentenza d’appello (non notificata) è stata pubblicata il 28.7.2014 e il ricorso in cassazione notificato il 19.6.2015;

14. deve quindi affermarsi la tempestività del ricorso in esame, senza che abbia rilievo la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14594 del 2016;

15. con l’unico motivo di ricorso la Alaua s.r.l. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 288 c.p.c. nonchè per omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; ha rilevato come la Corte di merito avesse considerato valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado presso una sede diversa da quella legale della società, in assenza di prova dell’esistenza presso il villaggio turistico della sede effettiva della stessa;

16. il motivo di ricorso merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto;

17. questa Corte ha riconosciuto come l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa, non è motivo di nullità, ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata (Cass. n. 4796 del 1996) e purchè l’errore suddetto non abbia inciso sulla regolarità del contraddittorio (Cass. n. 5660 del 2015; n. 22918 del 2013);

18. nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto che la prova del conferimento nella società Alaua s.r.l. del complesso aziendale denominato Villaggio Capo Alaua, in epoca anteriore all’episodio oggetto di causa, fosse sufficiente a comprovare la legittimazione passiva della società appellante ed attuale ricorrente, e che l’individuazione, nella sentenza di primo grado, della parte convenuta come coincidente con la struttura turistica piuttosto che con la persona giuridica che ne era proprietaria, costituisse mero errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 288 c.p.c.;

19. la Corte di merito ha però omesso di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della società Alaua s.r.l., atteso che il ricorso introduttivo di primo grado, formalmente proposto nei confronti del Villaggio Capo Alaua, dichiarato contumace, risultava notificato solo a quest’ultimo;

20. è vero, in base a quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 3516 del 2012; Ord. n. 1248 del 2017; n. 21699 del 2017) che la disposizione dell’art. 46 c.c. (secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima) vale anche in tema di notificazione ai sensi dell’art. 145 c.p.c., con conseguente validità della notifica eseguita presso la sede effettiva invece che presso quella legale; tale principio, tuttavia, presuppone che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio;

21. la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo di primo grado eseguita presso la struttura turistica Villaggio Capo Alaua, senza verificare che quest’ultima costituisse sede effettiva della società, risultando altrimenti violato il principio di regolarità del contraddittorio, di cui all’art. 101 c.p.c.;

22. per tali ragioni la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovo esame uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2019

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