L’art. 880 c.c. enuncia una presunzione di comunione del muro divisorio che può essere vinta solo mediante la dimostrazione che il muro è stato costruito per la sua interezza su di una soltanto delle aree contigue.

Trib. L’Aquila, 03/12/2011 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI L’AQUILA

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

D.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione del 23.03.2003, ritualmente notificato, in seguito al provvedimento del giudice del 9.12.2004, con cui è stato disposto lo stralcio delle domande riconvenzionali, passata a decisione all’udienza del giorno 4.07.2011, e vertente

TRA

– CO.AN. E CO.VI., rappresentati e difesi dall’avv. C.Ve. e dall’avv. V.Ca., ed elettivamente domiciliati nel di loro studio sito in omissis, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Attori in riconvenzionale

E

BE.PA., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ca. ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in omissis

attore in riconvenzionale

NONCHE’

– D.GI.LU., rappresentato e difeso dall’avv. A.Ca., ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in omissis, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.

Convenuto in riconvenzionale

Oggetto del giudizio: azione ex art. 892 c.c. ed azione ex art. 880 c.c.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Osserva il giudicante che la domanda proposta dall’attore è risultata parzialmente fondata, per cui merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Va subito evidenziato, che nel corso del giudizio l’attore in riconvenzionale, sig. Be.Pa., ha rinunciato all’azione ed il convenuto ha accettato tale rinuncia, per cui deve essere dichiarata la estinzione del giudizio, nei loro confronti, con totale compensazione delle spese di lite.

Deve, inoltre, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento alla domanda proposta dagli attori Co.-Co. ai sensi dell’art. 892 c.c., in considerazione della circostanza che, nel corso del giudizio, parte convenuta ha provveduto ad estirpare tutte le piante di alto fusto, insistenti in prossimità del confine con la proprietà degli attori.

In particolare si rileva, e ciò ai fini della richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite, che cinque delle undici piante di alto fusto, di cui si controverteva, risultavano poste ad una distanza inferiore ai tre metri prescritti dalla legge; pertanto, sul punto, la domanda sarebbe stata in parte accolta, e, quindi, la soccombenza sarebbe stata parziale.

Per ciò che invece, attiene la domanda relativa alla eliminazione sul muro divisorio delle due proprietà, di una parete realizzata dal convenuto, si osserva quanto segue.

All’esito della espletata consulenza tecnica, è emerso che il muro de quo è stato costruito sul confine, in particolare al centro della linea di confine tra la proprietà degli attori e quella del convenuto.

Al riguardo, l’art. 880 c.c. enuncia una presunzione di comunione del muro divisorio, che è vinta soltanto dalla dimostrazione che il muro è stato costruito per la sua interezza su di una soltanto delle aree contigue, prova che nel caso di specie non è stata fornita.

La disciplina dettata in merito dall’art. 880 c.c., deve essere intesa nel senso che ciascuna parte è proprietaria dell’intero muro pro-quota, con la conseguenza che ciascun comproprietario ha diritto a vedere rispettate le originali caratteristiche del muro.

Invero, nel caso di specie, parte convenuta ha realizzato sul muro comune una parete di blocchetti, di dimensione 1,70 x 1,05, alterandone la primitiva conformazione.

Al riguardo non rilevano le eccezioni di parte convenuta, riferite alla circostanza che il manufatto avrebbe interessato soltanto la metà del muro de quo, e, quindi, la parte di proprietà esclusiva del convenuto, in quanto, ai sensi dell’art. 880 c.c., la comunione del muro non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta di metà del muro, come già esposto in narrativa.

Si osserva, inoltre, che parte convenuta non ha dimostrato di aver usucapito il muro di cui si controverte, fornendo la prova richiesta ai fini della interversio possessionis, nonché della prescrizione acquisitiva a tal fine necessaria.

Pertanto, parte convenuta, in considerazione di quanto spiegato in parte motiva, deve essere condannata ad eliminare la parete realizzata sul muro di cui si controverte.

Per ciò che, invece, attiene la domanda di risarcimento dei danni, si rileva che parte attrice non ha fornito la prova della consequenzialità giuridica ex art. 1223 c.c.

In particolare, si evidenzia che nel caso di specie, il fatto posto in essere da parte convenuta è antigiuridico, in considerazione della violazione da parte del convenuto delle norme di legge di cui sopra, e della lesione di interessi giuridicamente tutelati.

Parte attrice, posto che qualsiasi ingerenza dolosa o colposa in pregiudizio di diritti fondamentali e reali, obbliga l’autore del danno al risarcimento, avrebbe, però, dovuto dimostrare la esistenza e la entità dei danni-conseguenza, in quanto, non trova riconoscimento nel nostro ordinamento il c.d. “danno evento”, sia in materia di danni patrimoniali che non patrimoniali.

Le spese del giudizio devono seguire la parziale soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; il costo della CTU deve invece essere posto a carico di parte convenuta.

P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. D.ssa Antonella Camilli, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato ed in seguito all’ordinanza del 9.12.2004, da CO.AN. E CO.VI. nonché BE.PA. nei confronti di D.GI.LU., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:

1. dichiara la estinzione del giudizio tra Be.Pa. e D.Gi.Lu., con compensazione delle spese del giudizio;

2. dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli attori ed il convenuto, con riferimento alla domanda formulata ex art. 892 c.c.;

3. accoglie la domanda formulata ai sensi dell’art. 880 c.c., condannando parte convenuta alla rimozione della parete in blocchi, meglio descritta nella CTU;

4. respinge la domanda di risarcimento dei danni;

5. in considerazione della misura in cui è stata accolta la domanda, condanna il convenuto a rimborsare a parte attrice, in solido, (Co.-Co.), le spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.500,00 di cui Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori per legge previsti, compensandole nella misura di un terzo;

6. pone a carico del convenuto il costo del CTU, nella misura già liquidata dal G.I.

 

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