La decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. Ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli art. 204 bis e 205 d.lg. n. 285/92, come confermato anche dall’art. 216, comma 5, d.lg. n. 285/92, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente. Deve, pertanto, ritenersi illegittimo il provvedimento recante la comunicazione della annotazione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della riduzione del punteggio relativo alla patente di guida per effetto di un verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada laddove risulti la non avvenuta “definizione” della violazione alla quale l’art. 126 bis, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 subordina tale riduzione

Cass.Civ. SS.UU. 23 aprile 2010 n.9691

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