Non costituisce condotta idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento di cui all’art. 2119 c.c., la quale si configura ogni qualvolta ci si trovi al cospetto di fatti che impediscano la prosecuzione del rapporto di lavoro poiché lesivi del vincolo fiduciario che necessariamente deve sussistere tra le parti del rapporto, il comportamento del dipendente che, in occasione di agitazioni aziendali, sia diretto ad impedire l’ingresso in fabbrica di altri lavoratori non aventi l’intento di aderire alla proclamata agitazione. Nella fattispecie, sebbene sussistenti indiscutibili profili di responsabilità a carico del resistente, trattasi di condotte non aventi i caratteri tali da consentire di pervenire ad un giudizio di fondatezza circa la legittimità della sanzione espulsiva per la carenza del requisito di proporzionalità rispetto alla mancanza addebitata al lavoratore.

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/03/2010, n. 7518

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