In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, primo comma, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della L. n. 69 del 2009 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (nel caso di cumulo ai sensi dell’art. 33 c.p.c. in relazione a tutti i conveuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. L’attività di formulazione dell’eccezione sotto entrambi i profili, vertendosi in tema di eccezione di rito c.d. in senso stretta, richiede un’attività argomentativa esplicata.

Cass. civ. Sez. III, 04/08/2011, n. 17020

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