Il cambiamento di veste del rapporto di lavoro, con il venir meno del vincolo di dipendenza, può avvenire anche se il contenuto della prestazione lavorativa resta identico; tuttavia, a dimostrazione dell’effettiva sostituzione del rapporto deve esserci un concreto mutamento delle modalità di svolgimento delle mansioni, conseguenza ovvia della fine dell’obbligo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro. In caso contrario, si presume che il rapporto sia proseguito col regime precedente (nella specie, la Corte ha confermato un verdetto d’appello che, pur non ignorando l’avvenuta conclusione di un contratto a tempo determinato di collaborazione coordinata e continuativa, aveva evidenziato come anche nel lasso di tempo regolato da tale contratto la dipendente di una ditta ortofrutticola avesse in effetti continuato a svolgere le mansioni di commessa già in precedenza svolte (riguardo alle quali il rapporto era stato formalizzato come di natura subordinata) e nient’affatto quelle, diverse, contemplate dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

Cassazione civile , sez. lav., 10 dicembre 2008 , n. 29000

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