ll Consiglio dei Ministri ha varato uno schema di decreto legislativo integrativo del Codice del Processo Amministrativo, tenendo conto anche dei rilievi e delle richieste fatte dagli operatori del settore durante il primo periodo di applicazione del Codice. In particolare, il decreto si è uniformato alle indicazioni della Corte Costituzionale sull’impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative. (Sentenza 7 luglio 2010, n. 236). Il testo verrà trasmesso alle Commissioni Parlamentari per il parere di rito. 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 agosto 2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera 1), dellaCostituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n . 69, ed in particolare l’articolo 44,recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processoamministrativo, nel quale, al comma 4, è previsto che il Governo può avvalersi della facoltà di cui al l’articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n . 1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosidella facoltà di cui all’articolo 14, numero 2), del citato testo unico n.1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, di attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69;
Visto l’articolo 44, comma 4, ultimo periodo della legge 18 giugno 2009n. 69, che prevede che “entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale l’apposita commissione, già istituita con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, a cui era stata deferita la formulazione del progetto di “codice” ai sensi dell’articolo 14del regio decreto 26 giugno 1924, n . 1054, è stata integrata nella sua composizione;
Visto il progetto del decreto legislativo recante le «Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione,transitorie, di coordinamento e di abrogazione», redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 5 luglio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottatanella riunione del 2011;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunionedel 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

1 . Al codice del processo amministrativo, approvato con l’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole: “arbitrato rituale di diritto”sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile”;

b) all’articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:”L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.”;

c) all’articolo 18, comma 8, le parole : “La ricusazione o l’astensione non hanno”, sono sostituite dalle seguenti: “La ricusazione non ha”;

d) all’articolo 20, nella rubrica, le parole: “del consulente” sono soppresse;

e) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Art. 25. Domicilio

1 . Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall’articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato .”;

f) all’articolo 26, comma 1, le parole: “Quando emette una”, sono sostituite dalle seguenti: “Con la”; dopo il numero: “96” sono inserite le seguenti parole : “, commi 1 e 2,”; il comma 2 è sostituito dal seguente:”2. Il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati . Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione .”;

g) all’articolo 32, comma 1, le parole: “dai Capi I e II del” sono sostituit e dalla seguente : “dal”;

h) all’articolo 33, nella rubrica le parole : “del giudice” sono soppresse;

i) all’articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente : “4-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d’ufficio.”;

1) all’articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente : “1. La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.”;

m) all’articolo 55, commi 8 e 10, le parole : “di discussione” sono sostituite dalle seguenti : “della discussione”;

n) all’articolo 57, comma 1, le parole : “la sentenza”, sono sostituite dalle seguenti: “il provvedimento” e dopo le parole : “nella sentenza” sono aggiunte, in fine, le seguenti : “di merito”;

o) all’articolo 67, comma 2, le parole: “e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile”, sono soppresse;

p) all’articolo 73, comma 1, dopo la parola: “repliche” sono inserite le seguenti: “, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza,”;

q) all’articolo 76, comma 4, il numero : “2” è soppresso;

r) all’articolo 87, comma 1, dopo le parole : “dal comma 2” sono aggiunte, in fine, le seguenti : “, ma il presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza delloStato, di ordine pubblico o di buon costume” ; al comma 3, dopo leparole : “lettera a)”, sono inserite le seguenti : “e fatto salvo quanto disposto dall’articolo 116, comma 1,”; e dopo le parole: “motivi aggiunti” sono inserite le seguenti : “di primo grado”;

s) all’articolo 95, comma 1, le parole : “L’impugnazione deve essere notificata, nelle cause inscindibili,”, sono sostituite dalle seguenti:”L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata”;

t) all’articolo 98, comma 1, la parola : “danno” è sostituita dalla seguente:”pregiudizio” ;

u) all’articolo 99, comma 5, le parole: “sulla sentenza impugnata”, sono sostituite dalle seguenti: “sul provvedimento impugnato”;

v) all’articolo 101, comma 1, dopo le parole : “se sta in giudizio personalmente”, sono inserite le seguenti : “ai sensi dell’articolo 22,comma 3,”;

z) all’articolo 108, comma 1, le parole : “, titolare di una posizione autonoma e incompatibile,” sono soppresse; aa) all’articolo 111 il comma 1 è sostituito dal seguente : “1 . Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5 .”;

bb) all’articolo 112 il comma 3 è sostituito dal seguente : “3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione .” ed il comma 4 è soppresso;

cc) all’articolo 114, comma 2, la parola : “Al” è sostituita dalle seguenti: “Unitamente al”; la parola: “allegata” è sostituita dalla seguente:”depositato” ; le parole : “la sentenza” sono sostituite dalle seguenti: “il provvedimento” . Al comma 6, la parola : “esatta” è soppressa; e le parole: “ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.” sono sostituite dalle seguenti : “nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che èdepositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo 29,con il rito ordinario.”;

dd) all’articolo 116, comma 1, le parole : “agli eventuali controinteressati.” sono sostituite dalle seguenti: “ad almeno un controinteressato.”; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.”;

ee) all’articolo 117 dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente : “6-bis . Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.”;

ff) all’articolo 119, comma 2, lettera 1), la parola: “2003” è sostituita dalla seguente: “2002”;

gg) all’articolo 120, comma 5, le parole : “il ricorso e i motivi aggiunti”sono sostituite dalle seguenti: “il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti” ; ed, in fine, le parole : “decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto” sono soppresse;

hh) all’articolo 125, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:”, nonché ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88″;

li) l’articolo 129 è sostituito dal seguente:

“Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. Gli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali sono impugnabili nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnabili alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all ‘ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l ‘atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del Tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa o ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L’udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo. La sentenza è comunicata senza indugio dalla segreteria della sezione all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dicui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2 .”;

ll) il comma 1 dell’articolo 130 è sostituito dal seguente :

“1 . Gli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento elettorale preparatorio per il rinnovo dei membri del Parlamento europe ospettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione,se prevista, degli atti impugnati. Contro tutti gli altri atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti :

a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati proclamati eletti.”;

mm) l’articolo 131 è sostituito dal seguente:

“Art. 131. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali dicomuni, province e regioni

1. L’appello avverso le sentenze di cui all ‘articolo 130 è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.

2. Il presidente fissa in via d’urgenza l’udienza di discussione con proprio decreto che ha il contenuto dell’articolo 130, comma 2, e che, unitamente al ricorso, è notificato e depositato a cura del ricorrente coni termini di cui all’articolo 130, commi 3 e 4. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.

3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell’articolo 130, comma 9.

4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all’articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.”;

nn) il comma 1 dell’articolo 132 è soppresso.

oo) all’articolo 133, comma 1, lettera a), il n . 3) è sostituito dal seguente:

“3) segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività, silenzio assenso ;”; alla lettera 1), dopo le parole: “Bancad’Italia,” sono inserite le seguenti : “dagli Organismi di cui agli articoli112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1 ° settembre 1993,n. 385,”; alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “,nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d ‘uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n . 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n . 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75”;

pp) all’articolo 134, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “e quelle previste dall’articolo 123 ;”;

qq) all’articolo 135, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa”; alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n . 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n . 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75”; la lettera e) è sostituita dalla seguente : “e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;”; alla lettera q) il segno : ” . ” è sostituito dal seguente: “;” ; dopo la lettera q) è aggiunta, in fine, la seguente: “qbis) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-bis) ;”;

rr) all’articolo 136, comma 1, le parole : “il proprio”, ovunque presenti,sono sostituite dalla seguente : “un” ; dopo le parole: “recapito di fax” sono inserite le seguenti : “che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario,”; e la parola : “ricevervi” è sostituita dalla seguente: “ricevere”.

2. Alle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : “, la notizia delle impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo esito. La proposizione di impugnazione è registrata quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’allegato 2, ovvero ai sensi dell’articolo 369, comma 3, del codice di procedura civile, o ai sensi dell’articolo 123 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui l’impugnazione è proposta trasmette tempestivamente copia del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio di impugnazione.”;

b) al comma 3 le parole : “segretario generale” sono sostituite dalla seguente: “segretariato”;

c) al comma 4 le parole : “del segretariato generale” sono sostituite dalle seguenti: ” di un addetto al segretariato generale”.

b) all’articolo 2, comma 1, alla lettera g) il segno : ” . ” è sostituito dal seguente: ” ; “; e dopo la lettera g) è aggiunta, in fine, la seguente : “gbis) il registro dei provvedimenti dell’Adunanza plenaria.”; ed al comma 3 la parola: “trasmissione” è sostituita dalla seguente: “comunicazione”;

c) all’articolo 14, comma 1, la parola : “funzionario” è sostituita dalla seguente: “impiegato”.

3 . Alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n . 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’ articolo 3 dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Nell’articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche: il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo .”; il comma 4 è sostituito dal seguente :

“4. Copia della sentenza del T.A.R. è trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto .” .”;

b) al comma 9 le parole : “del Presidente della Repubblica” sono sostituite dalla seguente : “legislativo”;

c) al comma 11 :le parole: “Capo I” sono soppresse ; è aggiunto alla fine il seguente periodo” ; le parole: ” per i ricorsi previsti dall ‘art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 , n . 1034, per quelli previsti dall ‘articolo 25, comma 5,della legge 7 agosto 1990, n . 241,” sono sostituite dalle seguenti : “per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del codice del processo amministrativo”; le parole: ” e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato” sono sostituite dalle seguenti : “e per i ricorsi per ottemperanza previsti dall’articolo 112 e seguenti del codice del processo amministrativo”;

d) al comma 19: alla lettera a), le parole: “14, comma 4″ sono sostituite dalla seguente:”13″ ;

e) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: ” i-bis) l’articolo 246-bis è sostituto dal seguente: “Art. 246-bis. Responsabilità per lite temeraria. 1. La responsabilità per lite temeraria è disciplinata dal codice del processo amministrativo .”;

f) al comma 23, le parole: ” 81, comma 1″ sono sostituite dalle seguenti :”71, comma 2″ ;

g) al comma 25, il numero: ” 16 ” è sostituito dal seguente: ” 15 “.

4. Nell’articolo 4 dell’allegato 4, comma 1 : dopo il numero 6) è inserito il seguente: “6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, articoli da 71 a 74;” ;

a) al numero 11), dopo il numero: “13 ; ” sono inseriti i seguenti : ” 23 -27 ;” ;

b) dopo il numero 11) sono inseriti i seguenti: ” 11-bis) legge 27 maggio1975, n. 166: articolo 8;

11-ter) legge 7 giugno 1975, n . 227: articolo 9;

11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11 ;”;

c) al numero 13), la parola: “febbraio ” è sostituita dalla seguente:”aprile”;

d) al numero 14), dopo le parole : “19, comma 5 ;” sono inserite le seguenti: “20, comma 5-bis;”

e) al numero 17), dopo le parole : “a 8;” sono aggiunte le seguenti:” articolo 145-bis, comma 3;”;

f) il numero 18) è soppresso;

g) al numero 23), è aggiunto, in fine, il seguente numero: ” 16 ;”.

Art. 2.
Coordinamento dell’articolo 17, comma 26, legge 15 maggio 1997, n. 127

1 . All’articolo 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo il combinato disposto dell’articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n . 400, e dell’articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.”.

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