La procura alle liti costituisce una scelta ed una designazione della parte e non già un’attribuzione di poteri processuali, la quale deriva, pertanto, non dalla volontà di colui che tale procura conferisce, bensì direttamente dalla legge. In tal senso, invero, l’ambito dei poteri del difensore può essere limitato unicamente dalla legge o da una espressa volontà della parte, ma non anche dalla natura dell’atto con il quale, o all’interno del quale, è conferita la procura alle liti, ovvero dalla collocazione della stessa. (Il Giudice di Legittimità conclude nella specie per l’ammissibilità dell’appello incidentale proposto in virtù di procura alle liti rilasciata sull’atto di appello notificato, stante la operatività del principio di estensione dei poteri del difensore).

Cass. civ. Sez. Unite, 14/09/2010, n. 19510

Si configura un’estensione dei poteri del difensore, con conseguente legittimità della proposta impugnazione incidentale, nell’ipotesi in cui la procura alle liti sia stata rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di appello. In tal senso, invero, posto che l’attribuzione dei poteri processuali al difensore deriva dalla legge e non anche dalla volontà della parte, una limitazione dei poteri del medesimo, al quale sia rilasciata procura in calce all’atto di appello, nemmeno pare poter derivare, implicitamente, dalla natura eccezionale del potere di proporre appello incidentale, poiché dall’affermazione della natura speciale, ma non eccezionale, della norma di cui all’art. 334 c.p.c. che prevede l’impugnazione incidentale tardiva, deriva, a maggior ragione, che analoga natura deve riconoscersi al potere di proporre impugnazione incidentale in generale, ex art. 333 c.p.c. (Fattispecie relativa a ritenuta erronea inammissibilità, da parte dei Giudici di secondo grado, dell’appello incidentale, in quanto, rilasciata la procura alle liti in calce alla copia notificata dell’atto di appello, la stessa non avrebbe abilitato il difensore alla proposizione dell’impugnazione incidentale).

Cass. civ. Sez. Unite, 14/09/2010, n. 19510

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