Per i giudizi promossi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori. È, in tal senso, irrilevante che l’art. 23, comma 1, c.p.a. preveda la possibilità di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale, giacchè tale norma non trova applicazione nei giudizi promossi davanti al Consiglio di Stato secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 6, c.p.a. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello proposto dinanzi al predetto Organo da avvocati privi del predetto patrocinio.

Cons. Stato Sez. V, 16/02/2011, n. 999

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