In tema di incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. n. 1578/33, non rileva la natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità (“impiego”) e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale (nella specie, la Corte ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense, che aveva cancellato dall’albo speciale dei professionisti appartenenti agli uffici legali di enti pubblici un direttore amministrativo dell’ASL. La Corte ha sottolineato che è vero che tra le aziende sanitarie e i loro direttori amministrativi intercorre un rapporto di lavoro autonomo a tempo determinato di carattere privato, rinnovabile alla scadenza, ma ciò non esclude che tale rapporto determini incompatibilità con la professione legale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto cui le prestazioni sono dovute, trattandosi di rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica)

Cassazione civile , sez. un., 24 giugno 2009 , n. 14810

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