In materia di possesso, al fine di concretizzare lo spoglio, non si richiede la totale privazione del possesso, essendo sufficiente anche una privazione parziale di esso o del compossesso, che consegua a qualsiasi arbitraria modificazione dello stato dei luoghi e che implichi un restringimento o riduzione delle facoltà connesse al potere esercitato sulla res o, comunque, renda meno comodo l’esercizio del possesso esclusivo o del compossesso. Di talché, l’arbitraria riduzione dell’ampiezza di una strada, la sua restrizione o del suo ingresso possono di certo costituire fatti di spoglio che legittimano la proposizione della relativa azione di tutela.

Cass. civ. Sez. II, 15/06/2012, n. 9873   

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14444/2008 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato BONELLI BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONELLI FERNANDO;

– ricorrente –

contro

F.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato PIETROLUCCI ANDREA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2314/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2012 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Bonelli Benito difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l’Avv. De Arcangelis Giorgio con delega depositata in udienza dell’Avv. Pietrolucci Andrea difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con ricorso del 19/3/1996 C.A. chiedeva di essere reintegrato nel possesso di un’area antistante il cancello di un immobile che possedeva per concessione demaniale; esponeva in fatto che F.A., possessore del fondo confinante (anche questo in concessione demaniale) aveva parzialmente invaso l’area sulla quale esercitava il possesso di una servitù di passaggio, con un muretto di recinzione che occupava lo spazio a disposizione per metri 1,50 e profondità di metri 6,50 e che creava difficoltà per l’entrata e l’uscita delle autovetture.

Il F. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

11 Tribunale di Roma con sentenza n. 32477 del 2002 accoglieva la domanda condannando il F. a rimuovere il muretto di recinzione arretrandolo di 80 c.m. per tutta la sua lunghezza e a risarcire il danno che il C. esponeva di avere subito impattando con la sua automobile contro il muretto.

La Corte di Appello di Roma, all’esito di appello del F. al quale resisteva il C., con sentenza del 23/5/2007 in riforma della sentenza appellata, rigettava le domande di quest’ultimo e lo condannava la pagamento delle spese rilevando:

– che si controverteva del possesso di una servitù di passaggio con autoveicoli sull’area demaniale utilizzata per l’accesso all’area in concessione demaniale al C.;

– che l’area sulla quale si assumeva esercitato il possesso della servitù di transito con veicoli era demaniale e il transito era stato vietato con ordinanza n. 51/1997 della Capitaneria di Porto e la violazione del divieto costituiva reato ai sensi dell’art.1164 c.n.;

– che pertanto non poteva trovare tutela giudiziaria l’esercizio di un potere di fatto che costituiva reato;

– che inoltre non poteva configurarsi l’esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto di servitù su un fondo e a vantaggio di un altro fondo, posto che l’intera area apparteneva al demanio quale unico proprietario;

che inoltre il C. era un detentore qualificato del fondo al quale intendeva avere accesso veicolare e non era configurabile l’animus possidendi di una servitù con modalità vietate dal concedente demanio a favore del fondo che deteneva;

– che, infine, non era stata fornita la prova del transito veicolare attuato invadendo sistematicamente anche la parte di area recintata dal F.; ed infatti, dalle fotografie allegate alla CTU e dalla circostanza che il muretto di recinzione distava 42 erri, dal filo interno del cancello di ingresso all’area in concessione all’attore, risultava che l’entrata e l’uscita, anche in retromarcia, era possibile senza necessità di invadere la zona recintata.

Il C. propone ricorso affidato a quattro motivi e deposita, insieme al ricorso, un nuovo documento, costituito da una lettera di un dirigente del Comune di Fiumicino contenente una dichiarazione concernente il transito nella zona.

Il F. resiste con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità della produzione documentale chiedendone lo stralcio.

Il C. ha depositato memoria.

Motivi della decisione
Preliminarmente occorre rilevare ai sensi dell’art. 372 c.p.c. l’inammissibilità della produzione documentale del ricorrente, costituita da una lettera di un dirigente del Comune di Fiumicino, trattandosi di documento non prodotto nei precedenti gradi e non riguardante la nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; egli sostiene che da parte del giudice di appello sarebbe stata violata e falsamente applicata l’ordinanza della Capitaneria di Porto n. 51/97 che, a suo dire, non riguarderebbe l’area oggetto di causa e non vieterebbe il transito veicolare su tale area per l’accesso alla propria abitazione, posta di fronte ad una via pubblica, ma riguarderebbe l’accesso alla spiaggia, ossia lo spazio tra la fine del costruito e la battigia;

aggiunge che la motivazione, circa l’interpretazione dell’ordinanza sarebbe omessa e insufficiente; in tal senso formula un quesito in merito all’ambito di applicazione dell’ordinanza sindacale posta a fondamento della sentenza impugnata e alla motivazione fornita dal giudice di appello sull’ambito di applicazione.

1.1 Il motivo è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione e il quesito, che il controricorrente assume essere inammissibile per genericità, è invece sufficientemente specifico nell’individuare il fatto controverso nell’insufficiente motivazione sulla ritenuta applicazione del divieto alla strada oggetto della pretesa servitù di passaggio,, in quanto strada aperta al traffico veicolare.

Infatti la Corte di Appello, nonostante le testimonianze (testi Fa. e M.) assunte in primo grado (trascritte nel motivo di ricorso)e deponenti per un uso veicolare della strada e nonostante la localizzazione dell’abitazione con il numero civico n. 313 di via (OMISSIS) (come riportato in un brano della CTU del primo grado, pure trascritto nel motivo di ricorso) ha fondato la propria decisione sull’apodittica e immotivata affermazione secondo la quale “il C. non è frontista di una pubblica via, ma di un arenile demaniale sul quale l’art. 6 lett. b dell’ordinanza n. 51/1997 della Capitaneria di Porto di Roma…vieta di transitare e sostare con veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione…”.

E’ mancata qualsiasi valutazione in merito all’applicazione del divieto di transito sull’arenile, di cui nessuno dubita, anche all’abitazione del C. che il giudice di appello ha ritenuto posizionata sull’arenile anche per la parte destinata all’accesso veicolare e al parcheggio, senza alcuna motivazione e senza neppure una valutazione degli elementi probatori raccolti in primo grado e sopra richiamati.

Con ciò, ovviamente, non si esclude nè si afferma l’eventuale rilevanza degli elementi fattuali esposti nel controricorso (trattasi di documentazione fotografica e rilievi del CT di parte che dovranno essere assoggettati anche ad una verifica di ammissibilità), ma si rileva che il giudice di appello ha omesso la valutazione delle prove e la motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

di questa motivazione e valutazione di merito (omesse dalla Corte di Appello) deve, quindi, essere investito il giudice del rinvio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1145 e 1168 c.c., e il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione; egli censura la sentenza laddove ha escluso la tutela possessoria perchè l’area sulla quale era esercitato il passaggio era demaniale e perchè l’attore era solo un detentore qualificato dell’area alla quale voleva accedere esercitando il passaggio sulla porzione di territorio parzialmente occupata F.; al riguardo rileva che anche al detentore qualificato è riconosciuta la tutela possessoria e che la demanialità del bene non preclude, ai sensi dell’art. 1145 c.c., comma 2, l’esercizio dell’azione di spoglio, ammissibile anche quando l’atto di spoglio restringa o riduca in misura significativa le facoltà inerenti al possesso.

Il motivo si conclude con il quesito, sufficientemente specifico, diretto a stabilire se negare tutela possessoria al detentore qualificato, titolare di concessione demaniale con accesso alla pubblica via, sia in contrasto con gli artt. 1168 e 1145 c.c., e se, riconosciuta la qualità di detentore qualificato, sia contraddittoria la motivazione che nega tutela possessoria.

2.1 La censura relativa all’esclusione, da parte del giudice di appello, dell’animus possidendi del detentore qualificato (escluso dal giudice di appello sulla base dell’assunto che quelle modalità di esercizio della servitù erano vietate dal concedente) resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso dovendosi, appunto, stabilire se vi sia o meno un divieto la cui esistenza o inesistenza è di per sè decisiva anche in ordine alla tutela possessoria del detentore qualificato (ossia quel soggetto che si trova con la cosa in una relazione materiale che si svolge in nome del possessore e per sua volontà), riconosciuta dall’art. 1168 c.c., comma 2.

Con riferimento alla violazione dell’art. 1145 c.p.c., comma 2, e alla tutela possessoria tra privati per i beni appartenenti al demanio dello Stato, il giudice di appello ha escluso l’ammissibilità della tutela anche con riferimento all’unicità della proprietà demaniale sia sul bene sul quale è esercitato il passaggio, sia sul bene a favore del quale si esercita il passaggio.

In parziale accoglimento del motivo occorre riaffermare il principio, disatteso dal giudice di appello, per il quale a norma dell’art. 1145 c.c., comma 2, il possesso dei beni appartenenti al demanio dello Stato, delle province e dei comuni e soggetti al regime dei beni demaniali è, in via eccezionale e per ragioni di ordine pubblico, tutelato – nei rapporti tra privati -con l’azione di spoglio quando sui beni stessi siano stati compiuti atti di godimento analoghi a quelli eventualmente esercitati su cose di pertinenza esclusiva nè, ai fini della negazione della tutela predetta, ha rilievo che il godimento del bene demaniale sia stato esercitato in mancanza di un atto di concessione per una particolare forma di utilizzazione (così, in motivazione, Cass. S.U. 20/1/1993 n. 650; nello stesso senso, Cass. 27/3/2006 n. 7264).

A tale principio di diritto si dovrà attenere il giudice del rinvio, ulteriormente osservandosi che la predetta tutela spetta anche in caso di impedimento solo parziale (ossia quando sia creata una apprezzabile difficoltà di transito) per il passaggio veicolare.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 346 c.p.c., e il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione perchè il giudice di appello ha posto a fondamento della sua decisione l’insussistenza di un fatto (il grave impedimento all’accesso e all’uscita in retromarcia delle autovetture rappresentato dal muretto di recinzione) che non era contestato e il cui esame non era stato devoluto con l’appello, essendosi formato, sul punto, un giudicato;

in tal senso formula il quesito di diritto domandando se per questo motivo non siano violati i suddetti articoli.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente contraddittoria motivazione perchè il giudice di appello non ha considerato che era provato che il passaggio veicolare avveniva su tutta l’area antistante il cancello, compresa la zona invasa dal F..

5. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto aggrediscono, pur sotto profili diversi, la stessa ratio decidendi per la quale non vi sarebbe prova che il passaggio veicolare fosse esercitato anche sull’area occupata dalla nuova recinzione e che comunque il passaggio veicolare rimaneva possibile (pur con la dovuta attenzione) senza necessità di invadere la zona recintata.

5.1 Il motivo di diritto riguardante la violazione del principio di presunzione di rinuncia delle domande ed eccezioni non espressamente riproposte non è inammissibile, come invece infondatamente sostiene il contro ricorrente; infatti attesa la natura processuale della censura (che impone a questa Corte la verifica degli atti) non si può accogliere l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del motivo per mancanza di autosufficienza.

Il motivo è, invece, infondato nel merito perchè l’appellante aveva eccepito la possibilità di agevole transito (pagg. 13 e ss. appello;

v. anche il riferimento alla larghezza del varco, di sei metri e alla possibilità di transito di due autovetture in parallelo), anche se solo con riferimento alla connessa azione risarcitoria; tuttavia la facilità di transito diventava in tal modo questione sottoposta al giudice di appello.

L’appellante aveva inoltre dedotto che non era provato che il possesso si estendesse a quei 78 c.m. di avanzamento del muretto, implicitamente ponendo una questione relativa all’ambito di utilizzo dell’area in contestazione.

Sono invece fondate le censure relative al vizio di motivazione, rispetto alle quali il fatto controverso, nei due motivi appare sufficientemente specificato. Nelle controversie possessorie l’estensione e le modalità del possesso, che vanno individuate alla stregua della pratica dell’anno precedente ex art. 1066 c.c, è sempre necessario che la modifica dello stato dei luoghi comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso (Cass. 10819/01). Il giudice di appello ha sostenuto che era onere di chi lamentava lo spoglio provare di avere esercitato il possesso invadendo anche l’area recintata e ha affermato che il transito veicolare era possibile, con la dovuta attenzione, senza necessità di invadere la zona prima libera e poi recintata con il muretto. La motivazione è incongrua rispetto al thema probandum. Infatti non era controverso che l’area servisse come spazio di manovra, indipendentemente dalla prova (impossibile e non necessaria) che ogni singolo centimetro dell’area fosse concretamente percorso dall’autovettura; ciò che doveva essere provato e che doveva essere oggetto di motivazione, ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda attrice, era se la modifica dello stato dei luoghi avesse compromesso in maniera apprezzabile l’esercizio del possesso per l’uso che ne era fatto, ossia per l’ingresso e l’uscita dall’abitazione con un autoveicolo.

Sotto questo profilo la motivazione è carente in quanto non offre alcuna specifica indicazione (ad esempio sulla dimensione dell’area di manovra e sull’ampiezza dell’accesso) limitandosi ad un mero rinvio a materiale fotografico senza alcun specifico riferimento agli elementi di rilevanza desunti dalle foto e limitandosi ad un accenno alla distanza del muretto dal filo interno del cancello che, tuttavia, non conoscendosi le dimensioni dell’area di manovra e di accesso è elemento non significativo.

Con questa carente motivazione la Corte di Appello ha concluso che era possibile l’entrata e l’uscita con la dovuta attenzione, mentre doveva accertare e motivare se vi fosse apprezzabile compromissione dell’esercizio del possesso, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte secondo i quali:

a concretare obiettivamente lo spoglio, non si richiede la totale privazione del possesso, ma è sufficiente una privazione parziale di esso o del compossesso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, e che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sulla cosa o comunque renda meno comodo l’esercizio del possesso esclusivo o del compossesso;

pertanto, l’arbitraria riduzione dell’ampiezza di una strada, la recinzione della medesima e il restringimento dell’ingresso ad essa costituiscono altrettanti fatti di spoglio che legittimano la proposizione dell’azione di reintegrazione (Cass. 11/5/1973 n. 1263);

– in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce, spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso, restando invece irrilevante qualsiasi trascurabile disagio (Cass. 6/8/2001 n. 10819: principio affermato in relazione alla costruzione di un muro comportante riduzione di un’area destinata a servitù di passaggio, senza che, però, ne risultasse impedito il transito, anche veicolare; Cass. 12/4/2011 n. 8275 Ord.:

principio affermato in relazione alla costruzione di un cancello che non apportava alcuna apprezzabile menomazione del passaggio).

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento ai vizi di motivazione denunciati nei quattro motivi e con riferimento alla violazione dell’art. 1145 c.c., denunciata nel secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che, quanto all’applicazione dell’art. 1145 c.c., si atterrà ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

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