A seguito di pubblicazione sulla G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 – Suppl. ordinario n. 16 – la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in vigore dal 30 aprile 2020, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il c.d. “decreto Cura Italia”, è stato confermato il quadro dispositivo del decreto legge, con alcune integrazioni e chiarimenti, anche per i procedimenti avanti alla Corte di Cassazione.

Con riferimento alla procura alle liti, l’art. 83, al comma 20 ter, introduce una novità: in esso è specificato che “fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti puo’ essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita’ in corso di validita’, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.

In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se e’ congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia