In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, l’onere della prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria sorge a fronte di una specifica e tempestiva contestazione da parte del debitore ceduto. Qualora tale contestazione sia formulata tardivamente, come nel caso in cui avvenga per la prima volta in comparsa conclusionale di primo grado, la produzione documentale difensiva offerta dalla cessionaria all’atto della costituzione in appello (Gazzetta Ufficiale e dichiarazione di conferma della cedente) non incorre nel divieto di nuovi mezzi di prova ex art. 345 c.p.c., costituendo la fisiologica e tempestiva replica ad una contestazione avversaria fino a quel momento mai esplicitata. Cassazione civile sez. III, 23/10/2026, n. 27684
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere – Rel.
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. CRIVELLI Alberto – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9970/2024 R.G.
proposto da:
CASA DEL LAMPADARIO-PERUGIA DI Ch.Lu. E C. Sas, in persona del rappresentante in
atti indicato, nonché Cr.Pa., Ch.Lu., Mo.Fr., Mo.Br., rappresentati e
difesi dall’avvocato RODOLFO GIRARDI, già elettivamente domiciliati
presso lo studio legale dell’avvocato FABIO GIORGI ed attualmente
domiciliati per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
del nominato difensore di fiducia;
-ricorrenti-
contro
FINO 1 SECURITISATION Srl, in persona del rappresentante in atti indicato,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA PATALINI, presso il cui indirizzo
di posta elettronica certificato è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 92/2024
depositata il 16/02/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2026 dal
Consigliere PASQUALE GIANNITI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La vicenda trae origine dalla stipula in data 8 maggio 2002 di un contratto di mutuo fondiario, con il quale Banca dell’Umbria 1462 Spa (poi incorporata in Unicredit) concesse un finanziamento alla Casa del Lampadario-Perugia di Ch.Lu. e C. Sas (di seguito, per brevità, Casa del Lampadario).
Successivamente, il contratto di mutuo fondiario fu rinegoziato con atto del 21.03.2008; dopo tale atto Banca dell’Umbria 1462 Spa fu incorporata in Unicredit Spa; nel 2017 FINO 1 SECURITISATION Srl (di seguito per brevità Fino 1) divenne cessionaria del credito a seguito di un’operazione di cartolarizzazione in blocco ex L. 130/1999 e art. 58 TUB conclusa con Unicredit Spa
Nei primi mesi del 2018, Fino1 Securitisation Srl, quale per l’appunto cessionaria del credito, per il tramite della mandataria doBank Spa (oggi doValue Spa) notificò atti di precetto nei confronti della debitrice principale Casa del Lampadario, nonché ai garanti/fideiussori Mo.Br., Cr.Pa., Mo.Fr. e Ch.Lu., intimando il pagamento della somma complessiva di Euro 361.290,89, derivante dal mancato adempimento del contratto di mutuo fondiario dell’08.05.2002 e del successivo atto di rinegoziazione del 21.03.2008 stipulati con l’allora Banca dell’Umbria 1462 Spa (poi incorporata in Unicredit Spa).
2. La società debitrice e i garanti proponevano due distinti giudizi di opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Perugia (R.G. 1262/2018 e R.G. 1778/2018, successivamente riuniti), eccependo: a) la nullità del mutuo per illiceità della causa o frode alla legge ex art. 1344 c.c., sostenendo che il finanziamento era stato concesso per ripianare uno scoperto sul conto corrente n. (Omissis) in realtà inesistente, poiché frutto di addebiti illegittimi e usurari compiuti dalla banca cedente (poi accertati con la sentenza n. 626/2020 del Tribunale di Perugia, passata in giudicato, che aveva condannato Unicredit alla restituzione di Euro 197.944,36 per ripetizione dell’indebito); b) l’indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo (assenza del TAEG/ISC, del piano di ammortamento e incertezza sul regime finanziario); c) l’indeterminatezza del tasso d’interesse connessa alla c.d. manipolazione dell’Euribor sanzionata dalla Commissione Europea; d) la carenza di prova della titolarità del credito in capo a FINO 1 SECURITISATION Srl
Fino 1 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale di Perugia, riunite le cause, con sentenza n. 1212/2021, rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
A seguito di impugnazione della società debitrice principale e dei garanti, nel contraddittorio delle parti, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 92/2024, rigettava il gravame.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso Casa del Lampadario-Perugia di Ch.Lu. e C. Sas, e i garanti Ch.Lu., Cr.Pa., Mo.Fr. e Mo.Br.
Ha resistito con controricorso FINO 1 SECURITISATION Srl
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte resistente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza entro il termine di giorni 60 dalla data della decisione in camera di consiglio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nell’impugnata sentenza, la corte di merito ha confermato il rigetto dell’opposizione argomentando sulla legittimazione attiva della società Fino 1, sull’insussistenza della frode alla legge e sulla validità delle pattuizioni contrattuali. In particolare:
a) quanto alla legittimazione, osservava che la documentazione prodotta da FINO 1 SECURITISATION Srl in sede di costituzione in appello (estratto dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale dell’8.8.2017 e dichiarazione di conferma della cedente Unicredit) era ammissibile e idonea a provare la titolarità del credito;
b) quanto alla denunciata frode alla legge ex art. 1344 c.c., osservava che l’utilizzo del mutuo per estinguere il saldo passivo del conto corrente non aveva reso illecita la causa del contratto e che, d’altra parte, l’accertamento dell’indebito bancario e la condanna di Unicredit alla restituzione di Euro 197.944,36 di cui alla sentenza n. 626/2020 non avevano eliso l’obbligo degli opponenti di restituire il capitale erogato in virtù del mutuo;
c) quanto alla validità delle pattuizioni contrattuali, osservava che le condizioni economiche e i criteri di calcolo degli interessi figuravano chiaramente determinati nel contratto originario e nel successivo atto modificativo del 2008.
2. I ricorrenti articolano in ricorso quattro motivi. Precisamente:
– con il primo motivo denunciano vizio, sotto il profilo dell’art. 360 n. 4 c.p.c. “in relazione agli artt. 112 e 161 cpc nonché ex art. 360 n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 58 TUB, agli artt. 4 e 7 della L. n. 130/1999, artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 111, 115, 116 e 345 c.p.c.” nella parte in cui la corte di merito non ha rilevato il vizio di omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di carenza di titolarità del credito ed ha erroneamente considerato ammissibile e utilizzabile la documentazione sulla cessione prodotta da FINO 1 SECURITISATION Srl soltanto nel secondo grado, in violazione del divieto di nuovi mezzi di prova ex art. 345 c.p.c.;
– con il secondo motivo denunciano vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c.. In sintesi, si dolgono dell’omessa pronuncia sulla specifica eccezione di indeterminatezza (reiterata in appello) delle clausole sugli interessi dipendente dalla manipolazione del tasso Euribor accertata dalla Commissione Europea con decisione C (2013)8512 del 04.12.2013;
– con il terzo motivo denunciano vizio sotto il profilo dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, con riferimento all’art. 1344 c.c. e all’art. 116 c.p.c. In tesi del ricorrente, la corte territoriale ha erroneamente escluso la natura illecita e/o fraudolenta del mutuo fondiario e del successivo atto di rinegoziazione per illiceità della causa concreta: le operazioni sarebbero state svolte dalla Banca per ripianare lo scoperto sul conto corrente intestato all’odierna società ricorrente (accertato inesistente, con sentenza n. 626/2020 del Tribunale di Perugia), per percepire somme indebite e per sostituire un credito chirografario con un credito assistito da garanzie reali;
– con il quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c. 2, c.c., 116 e 117 TUB; in sintesi, denunciano la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e determinabilità dell’oggetto contrattuale, sostenendo la nullità delle clausole economiche del mutuo per la mancata indicazione del TAEG/ISC, la mancata allegazione del piano di ammortamento e l’indeterminatezza del regime finanziario. In tesi dei ricorrenti, ex artt. 117, c. 8 T.U.B. e della Circolare n. 229/1999 – IX aggiornamento di Banca d’Italia, il contratto di mutuo privo di indicazione di tali indici doveva ritenersi nullo ex art. 125 bis T.U.B. per divaricazione dal modello della B.I. Inoltre, l’omessa specificazione del regime finanziario per il rimborso rateizzato non permetteva di stabilire univocamente il tasso di ammortamento. Ciò avrebbe dovuto determinare una pronuncia di nullità delle clausole di determinazione degli interessi: i) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346, 1418 c. 2, c.c. e ii) per i principi affermati da Cass. 12276/2010, che subordina la validità delle convenzioni relative agli interessi al requisito di forma scritta e, altresì, all’assoluta univocità di contenuto e puntuale specificazione del tasso di interesse.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Non fondato è il primo motivo.
I ricorrenti si dolgono del fatto che la corte di merito abbia ritenuto ammissibile e idonea la documentazione prodotta da FINO 1 SECURITISATION Srl (estratto dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e dichiarazione di conferma della cedente Unicredit Spa) soltanto al momento della costituzione nel giudizio di secondo grado, escludendo la decadenza istruttoria ex art. 345 c.p.c. e la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla contestazione della titolarità del credito.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione della corte territoriale è immune dai vizi denunciati e si adegua ai consolidati principi di questa Corte in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. e di perimetro del thema probandum.
Occorre premettere che, sebbene la titolarità del diritto azionato attenga agli elementi costitutivi della domanda e sia rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016), l’onere della prova a carico del cessionario sorge a fronte di una contestazione specifica e tempestiva del debitore ceduto, in mancanza della quale – o di evidenti, palesi e manifeste carenze di allegazione del sedicente cessionario – può definirsi appunto pacifica la circostanza e neppure abbisognevole di un ufficioso e più approfondito riscontro.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno contestato la titolarità del credito negli atti introduttivi né nei termini per la definizione del thema decidendum e probandum, ma hanno sollevato l’eccezione soltanto in sede di memoria conclusionale di primo grado.
Secondo il costante orientamento di legittimità, la memoria ex art. 190 c.p.c. ha funzione meramente illustrativa delle domande ed eccezioni già ritualmente dedotte e non può introdurre temi di indagine nuovi (cfr. Cass. n. 5478/2006; Cass. n. 13151/2024).
A fronte dell’eccezione di difetto di titolarità formulata intempestivamente dagli opponenti nella fase di decisione del primo grado, non solo non poteva configurarsi quale prima difesa successiva – entro cui essere onerata di farsi carico della contestazione sviluppata per la prima volta in comparsa conclusionale dalla controparte – la memoria di replica (anch’essa funzionalmente destinata a trattare le questioni legittimamente entrate a far parte del processo e non anche quelle tardivamente dedotte), ma – soprattutto – legittimamente la società cessionaria ha offerto in appello la documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione sostanziale.
Tale produzione non incontra il divieto di nova ex art. 345 c.p.c., costituendo la fisiologica e tempestiva replica ad una contestazione avversaria fino a quel momento mai esplicitata.
Nel merito, la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. (recante i criteri per l’individuazione dei crediti inclusi nella cartolarizzazione), unitamente alla dichiarazione della banca cedente Unicredit Spa (che conferma espressamente l’avvenuta cessione dello specifico credito identificato con il numero di posizione – NDG – e codice CE.RI del debitore) – costituisce prova piena ed esaustiva della titolarità del rapporto controverso in capo alla cessionaria (cfr. Cass. n. 17944 e n. 21821/2023; n. 21269/2024).
In definitiva, il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto:
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., l’onere della prova della titolarità del credito in capo alla società cessionaria sorge a fronte di una specifica e tempestiva contestazione da parte del debitore ceduto. Qualora tale contestazione sia formulata tardivamente, come nel caso in cui avvenga per la prima volta in comparsa conclusionale di primo grado, la produzione documentale difensiva offerta dalla cessionaria all’atto della costituzione in appello (Gazzetta Ufficiale e dichiarazione di conferma della cedente) non incorre nel divieto di nuovi mezzi di prova ex art. 345 c.p.c., costituendo la fisiologica e tempestiva replica ad una contestazione avversaria fino a quel momento mai esplicitata”.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile.
I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di indeterminatezza e nullità della clausola di determinazione degli interessi a tasso variabile per effetto della manipolazione dell’indice Euribor accertata dalla Commissione Europea con decisione C(2013) 8512 del 04.12.2013 (Caso AT.39914 – EIRD).
Il motivo non supera la soglia di inammissibilità.
Invero, il ricorrente omette di trascrivere o riprodurre specificamente in quali esatti termini e in quale atto del giudizio di primo grado l’eccezione di nullità per manipolazione Euribor sia stata tempestivamente ed analiticamente articolata con specifico riferimento al periodo dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione UE (maggio 2005 – maggio 2008), precludendo a questa Corte il vaglio sulla rituale introduzione del fatto nel thema decidendum e, a maggior ragione, quello sul merito della doglianza.
3.3. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.
I ricorrenti denunciano la presunta natura illecita e fraudolenta ex art. 1344 c.c. del mutuo fondiario dell’08.05.2002 e del successivo atto di rinegoziazione del 21.03.2008, sostenendo che gli stessi sarebbero stati stipulati al solo scopo di ripianare uno scoperto sul conto corrente n. (Omissis) che la sentenza n. 626/2020 del Tribunale di Perugia ha poi accertato essere inesistente perché frutto di addebiti illegittimi per anatocismo e spese.
In via preliminare, la censura è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sollecita un inammissibile riesame del compendio probatorio e delle risultanze della consulenza tecnica contabile, con cui la Corte d’Appello ha accertato in fatto che le somme erogate a mutuo (Euro 361.290,89) eccedevano ampiamente il valore delle poste indebitamente addebitate sul conto e che il finanziamento era servito ad estinguere un debito effettivo e lecitamente formatosi.
Nel merito, la doglianza è destituita di fondamento alla luce dei principi recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 5 marzo 2025, n. 5841, la quale ha definitivamente risolto la questione della qualificazione e della validità del c.d. mutuo solutorio.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il c.d. mutuo solutorio – ossia il mutuo seguito dalla contestuale o immediata destinazione delle somme erogate a ripianare precedenti esposizioni debitorie del mutuatario verso il medesimo istituto di credito – non costituisce una figura contrattuale atipica o fittizia, né un mero pactum de non petendo, ma integra un vero e proprio contratto tipico di mutuo (art. 1813 c.c.), pienamente valido ed efficace.
Il perfezionamento del contratto e la conseguente datio rei si verificano nel momento in cui la somma mutuata viene accreditata sul conto corrente del cliente, conseguendo quest’ultimo la piena disponibilità giuridica del denaro. Il successivo (o contestuale) impiego di tali somme per estinguere le passività pregresse mediante annotazione contabile (c.d. “giroconto”) costituisce l’esercizio di una facoltà dispositiva che si colloca su un piano distinto e logicamente successivo rispetto al perfezionamento del mutuo, rimanendo estranea alla struttura causale del contratto e risultando inidonea ad inficiarne la validità.
Ne consegue che il mutuo solutorio non è affetto da nullità per mancanza di causa, né per causa illecita o frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c., costituendo un’operazione di ristrutturazione del debito del tutto lecita e riconosciuta dall’ordinamento. Peraltro, come precisato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia n. 5841/2025, anche nell’ipotesi di mutuo fondiario destinato al ripianamento di debiti chirografari pregressi, l’eventuale pregiudizio per le ragioni degli altri creditori non incide sulla validità del contratto inter partes né sul suo valore di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ma troverebbe eventuale tutela esclusiva negli strumenti reattivi speciali della revocatoria ordinaria o fallimentare, ove ne ricorressero i rispettivi presupposti.
L’accertamento, contenuto nella sentenza del Tribunale di Perugia n. 626/2020, della parziale illegittimità degli addebiti sul conto corrente non travolge pertanto la causa del distinto contratto di mutuo, ma trova autonoma e adeguata composizione nella condanna della banca alla restituzione del relativo indebito, senza elidere l’obbligo dei mutuatari e dei garanti di restituire il capitale legittimamente finanziato.
In definitiva, il motivo terzo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto:
“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligazione di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante (c.d. mutuo solutorio), costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi ulteriori ed estranei alla fattispecie contrattuale, inidonei a determinare la nullità del contratto per mancanza o illiceità della causa ex art. 1344 c.c.”.
3.4. Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
I ricorrenti denunciano la nullità delle clausole economiche del mutuo del 2002 e della rinegoziazione del 2008 ex artt. 1325, 1346, 1418, comma 2, c.c., 116 e 117 T.U.B. per la mancata o errata indicazione dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC/TAEG), la mancata allegazione del piano di ammortamento e la presunta indeterminatezza del regime finanziario della capitalizzazione composta (ammortamento alla francese).
Il motivo è, in primo luogo, inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. nella parte in cui lamenta l’omessa allegazione del piano di ammortamento e dell’ISC all’atto di rinegoziazione del 21.03.2008: i ricorrenti hanno omesso di trascrivere il testo dell’art. 2 del citato atto modificativo, dal quale, secondo la prospettazione della controricorrente, emerge invece la puntuale esplicitazione del nuovo tasso e dell’ISC nella misura del 6,19%, con rinvio al piano di rimborso aggiornato.
Nel merito, la doglianza è infondata sia con riguardo alla questione dell’ISC/TAEG, sia con riguardo alla questione dell’ammortamento alla francese.
Quanto alla presunta nullità derivante dalla mancata o inesatta indicazione dell’ISC/TAEG, questa Corte – con orientamento costante avviato da Cass. S.U. n. 18399/2021 e ribadito da ultimo da Cass. n. 4597/2023 – ha affermato che l’Indicatore Sintetico di Costo non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, bensì un indicatore sintetico avente funzione meramente informativa e di trasparenza, volto a mettere il cliente nella condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Di conseguenza, anche per la sua natura di sintesi descrittiva di ulteriori dati comunque invece indefettibili, l’ISC/TAEG non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” la cui omessa o errata pattuizione è sanzionata con la nullità ex art. 117, comma 6, T.U.B. o con l’applicazione dei tassi sostitutivi dei BOT. L’eventuale discrasia o inesattezza dell’indice non incide sulla validità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo (diverso dal credito al consumo) e non comporta alcuna nullità contrattuale, potendo al più dare luogo a una responsabilità precontrattuale dell’istituto di credito qualora il mutuatario alleghi e provi di aver subito un danno concreto per essere stato indotto a stipulare un contratto meno conveniente rispetto ad altre offerte di mercato.
Quanto poi alla presunta indeterminatezza del contratto e all’asserita presenza di un profilo occulto di anatocismo legati all’ammortamento c.d. “alla francese”, la doglianza è del pari destituita di fondamento alla luce del principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15130/2024.
In particolare, le Sezioni Unite: a) hanno stabilito che, in un contratto di mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese” a rata costante, la chiara indicazione del capitale mutuato, della durata del prestito, del tasso di interesse (TAN) e della cadenza del rimborso soddisfa pienamente il requisito di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., senza che sia necessaria la formale ed espressa esplicazione del regime finanziario “composto” di calcolo; b) hanno escluso che l’ammortamento alla francese dia luogo a fenomeni di anatocismo vietati dall’art. 1283 c.c. o a costi occulti non dichiarati: la quota di interessi compresa in ciascuna rata viene infatti calcolata esclusivamente sul capitale residuo ancora da restituire per il periodo corrispondente, senza che gli interessi maturati e non scaduti vengano addebitati a capitale o generino a loro volta ulteriori interessi. La maggiore incidenza iniziale della quota interessi sul totale della rata non è l’effetto di una capitalizzazione anatocistica, ma la conseguenza matematica e fisiologica del concordato differimento nel tempo della restituzione della sorte capitale.
In definitiva, il quarto motivo di ricorso viene rigettato sulla base dei seguenti principi di diritto:
“L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) svolgono una funzione meramente informativa sul
costo complessivo del finanziamento; la loro omessa o errata indicazione nei contratti di mutuo diversi dal credito al consumo non determina la nullità della pattuizione sugli interessi ex art. 117 T.U.B., né l’applicazione dei tassi sostitutivi BOT, potendo eventualmente fondare una sola responsabilità precontrattuale”.
“In tema di mutuo bancario, la previsione di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”non comporta l’indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto ex artt. 1346 e 1418 c.c., né comporta una pattuizione occulta di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., purché siano chiaramente indicati il capitale mutuato, la durata, il tasso di interesse pattuito e la cadenza delle rate”.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 10.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;
– ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2026.
