La ristrutturazione di un edifico si verifica quando gli interventi, comportando modifiche esclusivamente interne, abbiano interessato un fabbricato le cui componenti essenziali (quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura) siano rimaste inalterate. Si parla, invece, di ricostruzione qualora questi elementi essenziali, per evento naturale o per fatto umano, siano venuti meno e l’intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie d’ingombro occupata e all’altezza. Quando queste componenti vengono alterate si è in presenza, al contrario, di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del calcolo delle distanze rispetto agli immobili contigui. In tali ultimi casi la distanza prevista dalle nuove disposizioni va comunque riferita al nuovo fabbricato nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico contenga una norma espressa in tal senso, oppure, in mancanza, alle sole parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario.

Cassazione civile , sez. II, 07 settembre 2009 , n. 19287

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