Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone l’arresto della procedura esecutiva in attesa della decisione di una causa reputata pregiudiziale o connessa (ancorché adottato al di fuori delle ipotesi tipiche o in impropria applicazione dell’art. 337 c.p.c.) è impugnabile esclusivamente mediante l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni. In difetto di tempestiva opposizione, la qualificazione e gli effetti di sospensione stabiliti dal giudice, a prescindere dalla sua legittimità, si stabilizzano, precludendo al debitore di far valere, a distanza di tempo, la presunta estinzione della procedura per inattività delle parti ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c.. Cassazione civile sez. III, 23/10/2026, n. 27675
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere – Rel.
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. CRIVELLI Alberto – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9923/2024 R.G.
proposto da
Ga.Au., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MASSARI, presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato
per legge;
-ricorrente-
contro
Ma.Of. e Ga.Ge., rappresentate e difese dagli avvocati MARIO LAZZERETTI e LAURA
LAZZERETTI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali
sono domiciliate per legge;
-controricorrenti-
nonché contro
Am.Em., Ca.Al., Ti.Vi., Ca.Ba., Pe.Cr.;
-intimati-
avverso la SENTENZA della Corte d’Appello di FIRENZE n. 412/2024,
depositata il 28/02/2024;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto GIUSEPPE FICHERA, che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al
pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La controversia trae origine da una procedura di espropriazione mobiliare (R.G.E. n. 1511/2014) promossa dinanzi al Tribunale di Lucca da Ma.Of. e Ga.Ge. (rispettivamente madre e sorella del debitore esecutato Ga.Au.), che deducevano di essere creditrici di Euro 495.302,41 per assegni di mantenimento non versati nei confronti di Ga.Au. (rispettivamente marito di Ma.Of. e padre di Ga.Ge.), già proprietario della società Floria Srl e nelle more deceduto.
In data 09/06/2014, le creditrici notificavano precetto a Ga.Au. (come detto, rispettivamente loro figlio e fratello) per il pagamento immediato di Euro 289.440,14, ossia di una somma pari alla quota ereditaria del debito del padre. Pignoravano contestualmente le quote di partecipazione dell’intimato al capitale della Floria Srl
Nel corso del procedimento esecutivo:
– all’udienza del 04.07.2018, le creditrici procedenti chiedevano la sospensione del processo esecutivo in attesa della definizione del giudizio civile (n. 1280/2015 r.g.) pendente dinanzi al Tribunale di Lucca, avente ad oggetto la domanda di collazione di quote della Soc. Floria Srl;
– ad esito di detta udienza, il G.E., riscontrando l’adesione del debitore (“concorda nella sospensione”), disponeva la sospensione fino alla decisione della causa n. 1280/2015 r.g. Tribunale Lucca;
– all’udienza del 22.05.2019, pur essendo intervenuta la sentenza di primo grado in detta ultima causa (di rigetto delle domande delle procedenti), il G.E. confermava la sospensione “fino all’esito definitivo del giudizio di cui sopra”, in ragione dell’appello proposto dalle creditrici;
– in data 07.08.2020 (decorsi, dunque, oltre 24 mesi dal primo provvedimento), il debitore Ga.Au. depositava istanza al G.E. chiedendo di dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva ex art. 624-bis c.p.c. (sospensione su istanza delle parti), per mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione nel termine di legge;
– il G.E. del Tribunale di Lucca, con ordinanza del 07.01.2021, rigettava l’istanza di estinzione, qualificando la sospensione come disposta (non ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c., ma) ai sensi dell’art. 623 c.p.c. (e, dunque, come sospensione giudiziale);
– Ga.Au. proponeva reclamo avverso il provvedimento ex art. 630 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Lucca, reiterando la tesi dell’applicabilità dell’art. 624-bis ed eccependo l’irrilevanza della collazione ai fini dell’esecuzione;
Il Tribunale, con sentenza n. 1670/2021, rigettava il reclamo in applicazione dell’art. 623 c.p.c. e confermava il non opposto provvedimento di sospensione fino all’esito definitivo del giudizio sulla collazione (allora in grado di appello). Rigettava l’eccezione d’irrilevanza della collazione ai fini dell’esecuzione, in quanto non deducibile poiché sollevata per la prima volta in sede di reclamo.
Ga.Au. impugnava la sentenza dinanzi la Corte d’Appello di Firenze, lamentando anzitutto l’errata e ingiusta qualificazione della sospensione quale sospensione ex art. 623 c.p.c. in luogo di sospensione concordata.
Si costituivano sia le convenute Ma.Of. e Ga.Au., sia le Avv. Omissis ed Am.Em., che le altre convenute Pe.Cr. e Ti.Vi., tutte resistendo all’appello.
La Corte fiorentina, con la sentenza n. 412/2024, rigettava il gravame, ritenendolo infondato e confermando integralmente la sentenza appellata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso Ga.Au.
Hanno resistito con controricorso il Ma.Of. Ma.Of. e Ga.Ge.
Per l’odierna adunanza il Sostituto Procuratore Generale ha rassegnato memoria scritta ex art. 378 c.p.c. con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il G.E. aveva sospeso il procedimento in attesa del giudizio pregiudiziale, al di fuori della fattispecie tipica dell’art. 624-bis c.p.c.; e, pertanto, l’omessa impugnazione del provvedimento con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. renderebbe inammissibile e comunque infondata la pretesa di far valere l’estinzione della procedura esecutiva; instando pure per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
All’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha concluso insistendo nelle conclusioni indicate in ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello proposto da Ga.Au., condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del grado in favore delle controparti costituite, sostanzialmente sulla base delle seguenti due argomentazioni:
a) la sospensione disposta dal G.E. esulava dall’ambito dell’art. 624-bis c.p.c. (sospensione concordata per trattative) e rientra in quella di cui all’art. 623 c.p.c., essendo stata disposta “fino alla decisione della causa n. 1280/2015” e “fino all’esito definitivo del giudizio”;
b) i provvedimenti di sospensione del G.E. avrebbero dovuto essere eventualmente impugnati dal Ga.Au. con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei relativi termini; non essendolo stati, essi erano divenuti definitivi e inoppugnabili, precludendo l’invocazione dell’estinzione per omessa istanza di prosecuzione.
2. Ga.Au., nelle more ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, articola in ricorso due motivi:
– con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 623 e 624-bis c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ricondotto nell’alveo della sospensione giudiziale ex art. 623 c.p.c. il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lucca aveva sospeso la procedura esecutiva mobiliare in attesa della definizione del giudizio di merito n. 1280/2015. Sostiene che la sospensione richiesta dalle creditrici procedenti (per attendere l’esito di una causa avente ad oggetto la collazione di quote societarie, ritenuta del tutto inconferente ai fini della vendita esecutiva) integrava in realtà una sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c., la cui durata massima di 24 mesi doveva ritenersi inserita a titolo di eterointegrazione automatica nel provvedimento; con la conseguenza che, decorso il biennio senza presentazione dell’istanza di prosecuzione, l’esecuzione si era estinta. Aggiunge che la contraria interpretazione della Corte di merito violerebbe il principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.;
– con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) e/o dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (omessa motivazione). Sostiene che la corte territoriale non si è pronunciata sul secondo motivo di gravame, con il quale si era chiarito che l’opposizione non mirava a contestare la concessione iniziale della sospensione (circostanza che avrebbe richiesto l’opposizione ex art. 617 c.p.c.), bensì il fatto estintivo autonomo e sopravvenuto derivante dal decorso del termine massimo dell’art. 624-bis c.p.c. in assenza di istanza di prosecuzione.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Non fondato è il primo motivo.
Va riaffermato il principio generale secondo cui, nel processo esecutivo, le parti hanno la piena disponibilità dell’ai della procedura – potendo ad essa rinunciare o desistere ai sensi dell’art. 629 c.p.c. – , ma non dispongono del quomodo, ossia delle forme, dei ritmi e delle scansioni temporali del processo, la cui direzione è riservata in via esclusiva al potere ordinatorio e di governo del giudice dell’esecuzione (artt. 486 e 623 c.p.c.).
Da tale premessa discende che l’istituto della sospensione su istanza delle parti di cui all’art. 624-bis c.p.c. costituisce un’ipotesi eccezionale, tassativa e di stretta interpretazione, presupponendo un’istanza formale e unanime dei creditori titolati e la fissazione di un termine fisso non superiore a ventiquattro mesi finalizzato a trattative bonarie. Al di fuori di questo perimetro rigoroso, l’arresto della procedura disposto dal giudice – ancorché sollecitato o concordato dalle parti – si ascrive necessariamente al potere generale e residuale di sospensione di cui all’art. 623 c.p.c., anch’esso peraltro circoscritto ad evenienze peculiari.
Sussiste, dunque, una netta distinzione concettuale e normativa tra gli istituti contemplati dagli articoli 623 e 624-bis del codice di rito.
L’art. 624-bis c.p.c. disciplina l’ipotesi tipica e negoziale della “sospensione su istanza delle parti”, introdotta dal D.L. n. 35/2005 per consentire ai creditori di congelare temporaneamente la procedura esecutiva al fine di favorire accordi transattivi o bonari con il debitore.
La fattispecie di cui all’art. 624-bis c.p.c. è caratterizzata da precisi requisiti di struttura e di forma: a) l’istanza unanime di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo; b) la fissazione o previsione di un termine fisso di quiescenza, comunque non superiore a ventiquattro mesi; c) l’onere di presentazione dell’istanza di prosecuzione entro dieci giorni dalla scadenza del termine, a pena di estinzione del processo per inattività delle parti.
Diverso è il campo di applicazione della sospensione di cui all’art. 623 c.p.c., che ricomprende le ipotesi di sospensione giudiziale disposte dal giudice dell’esecuzione (ovvero dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo o l’opposizione) quando la legge lo preveda o quando sussistano altre eccezionali esigenze (come nel caso di vicende di titolo esecutivo giudiziale non definitivo). Tanto conferma che nemmeno il giudice dell’esecuzione può disporre dei tempi del processo esecutivo, sicché questo deve ufficiosamente proseguire, per rendere effettiva la garanzia giurisdizionale esecutiva a favore di chi si è visto riconoscere il proprio buon diritto nel titolo esecutivo.
Pertanto, una sospensione per una sorta di pregiudizialità non si può nemmeno configurare tra il processo esecutivo (dove non vengono, per definizione e struttura, in considerazione questioni da risolversi con efficacia di giudicato) e un giudizio di cognizione (tranne il solo caso in cui questo sia il giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo e, ancora pendendo il primo, questo abbia subito vicende modificative).
Nel caso di specie, come accertato dai giudici di merito e confermato dall’esame del verbale di causa, il giudice dell’esecuzione ha disposto la sospensione con la formula “fino alla decisione della causa n. 1280/2015” (udienza del 04.07.2018) e ha successivamente confermato detta sospensione “fino all’esito definitivo del giudizio di cui sopra” (udienza del 22.05.2019, sul rilievo della pendenza del gravame).
Ne consegue che il G.E. – avendo adottato un provvedimento autoritativo d’arresto del processo esecutivo legato all’esito di un evento futuro e incerto (il passaggio in giudicato della decisione sulla collazione) – ha operato al di fuori dello schema tipico dell’art. 624-bis c.p.c. Con l’ulteriore conseguenza che la durata massima di 24 mesi prevista dall’art. 624-bis c.p.c. non può operare come clausola automatica di eterointegrazione (ex art. 1339 c.c.) di un provvedimento giudiziale, che non è stato emesso ai sensi di quella norma.
In altri termini, il G.E. ha ancorato la sospensione a un termine incerto nel quando e potenzialmente superiore a 24 mesi. Tale scelta dimostra in modo inequivoco la volontà di quel giudice di non applicare l’art. 624-bis c.p.c. (che richiede un termine fisso massimo di 24 mesi ed è finalizzato a trattative bonarie concordemente prospettate e poste da creditori e debitore a base dell’istanza), bensì di adottare una sospensione giudiziale/pregiudiziale (ispirata ad una sorta di applicazione dell’art. 337 c.p.c. in sede esecutiva).
Occorre qui ribadire il principio di tipicità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione all’interno del sistema chiuso delle opposizioni. L’eterointegrazione automatica ex art. 1339 c.c. è istituto proprio del diritto dei contratti e non può trovare applicazione per rimodellare o “correggere” un provvedimento giurisdizionale d’arresto del processo. Se un provvedimento giudiziale è stato emesso al di fuori delle condizioni dell’art. 624-bis c.p.c. (o in impropria applicazione dell’art. 337 c.p.c.), esso costituisce (non un contratto suscettibile di integrazione legale automatica, ma) un atto del G.E. eventualmente illegittimo.
D’altra parte, non può trovare accoglimento la doglianza fondata sulla pretesa violazione dell’art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo. Se il debitore esecutato riteneva che l’ordinanza di sospensione emessa dal G.E. fosse illegittima o inopportuna – per radicale inammissibilità di una sospensione del processo esecutivo per pregiudizialità o per difetto di quest’ultima o per irrilevanza della causa di collazione rispetto alla vendita esecutiva mobiliare -, l’unico strumento processuale accordato dall’ordinamento per rimuovere il provvedimento di sospensione reputato illegittimo era l’impugnazione del medesimo mezzo opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nei prescritti termini di decadenza.
Poiché l’odierno ricorrente non ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso le ordinanze del 04.07.2018 e del 22.05.2019, i relativi provvedimenti di sospensione sono divenuti inoppugnabili.
Non è pertanto ammissibile eludere la decadenza dall’impugnazione tipica richiedendo a distanza di anni la declaratoria di estinzione dell’esecuzione per l’omesso compimento di un’attività (l’istanza di prosecuzione entro il biennio) prescritta per un’ipotesi di sospensione diversa da quella in concreto, legittimamente o meno più non rileva in difetto di opposizione, applicata dal giudice.
Il motivo deve essere pertanto rigettato sulla base del seguente principio di diritto:
“La sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell’esecuzione in attesa della definizione o del passaggio in giudicato di un distinto giudizio di merito – ancorando la stasi del procedimento a un evento futuro dall’esito e dalla durata indeterminati – integra, a tutto concedere e impregiudicato l’esame della sua legittimità, un’ipotesi di sospensione giudiziale ai sensi dell’art. 623 c.p.c. e non già una sospensione su istanza delle parti ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c. Ne consegue che a tale provvedimento, neppure opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non si applica il termine massimo di durata di ventiquattro mesi, né l’onere di tempestiva presentazione dell’istanza di prosecuzione a pena di estinzione previsto dall’art. 624-bis, comma 3, c.p.c., non potendosi operare alcuna eterointegrazione automatica del termine legale della sospensione concordata nel provvedimento giudiziale”.
3.2. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo.
L’inammissibilità consegue al fatto che il motivo difetta del necessario interesse ad agire.
Invero, la motivazione della corte territoriale, inerente all’opponibilità dell’ordinanza di sospensione ex art. 617 c.p.c., costituisce un’argomentazione ad abundantiam (o ratio concorrente).
Allorquando la sentenza impugnata sia sorretta da una ragione di merito principale autonoma e sufficiente (nella specie, il difetto di riconducibilità della sospensione all’art. 624-bis c.p.c.), l’eventuale censura mossa nei confronti della motivazione accessoria non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione ed è perciò inammissibile (Cass. Sez. U., n. 3840/2007; Cass. n. 15350/2017).
Il motivo, quand’anche fosse ammissibile, sarebbe comunque infondato.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre soltanto quando sia del tutto omesso l’esame di una domanda o di un motivo, e non anche quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto, espressa attraverso l’affermazione di un principio giuridico con essa del tutto incompatibile (Cass. Sez. U., n. 27210/2009; Cass. n. 29191/2017).
Nel caso di specie, la corte di merito, nell’affermare che la sospensione esulava dall’art. 624-bis c.p.c. ed era riconducibile all’art. 623 c.p.c., ha fornito una risposta esaustiva e logicamente assorbente che esclude in radice il presupposto normativo della doglianza del Ga.Au. Una volta escluso che l’esecuzione fosse sospesa ex art. 624-bis c.p.c., è venuto meno il dovere delle creditrici di depositare l’istanza di prosecuzione entro il termine di dieci giorni, rendendo inconfigurabile l’ipotesi estintiva invocata dal debitore.
D’altronde, questa Corte, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., ha il potere dovere di integrare o correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata.
Nel caso di specie la questione sollevata (se la mancata istanza di prosecuzione facesse maturare l’estinzione pur in assenza di opposizione ex art. 617 c.p.c.) è di puro diritto ed il dispositivo di rigetto espresso dalla corte territoriale è conforme a diritto, in quanto l’inattività della parte nel depositare l’istanza di prosecuzione è sanzionata con l’estinzione unicamente nell’alveo della sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c., mentre nell’ipotesi di sospensione giudiziale ex art. 623 c.p.c. stabilizzatasi per mancata opposizione ex art. 617 c.p.c., l’arresto del processo resta legato al verificarsi dell’evento futuro individuato dal giudice.
Infine, occorre rilevare che l’ordinanza con cui il G.E. disattende il modello dell’art. 624-bis c.p.c. e disattiva il processo “fino all’esito di un giudizio di merito” produce, a prescindere dalla sua assai dubbia legittimità e una volta non opposta, una stabilità endoprocedimentale (c.d. giudicato interno esecutivo). Se il debitore non reagisce nel termine perentorio di 20 giorni tramite l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c., la qualificazione del provvedimento come sospensione giudiziale ex art. 623 c.p.c. si consolida in modo inoppugnabile, precludendo qualsiasi successiva eccezione di estinzione ex art. 624-bis c.p.c. e rendendo inammissibile l’uso dell’istanza di estinzione come impugnazione tardiva/surrogatoria. Da ciò consegue che l’istanza di estinzione ex art. 630 c.p.c. presentata a distanza di anni costituisce un improprio tentativo surrogatorio per eludere una decadenza già maturata.
Il secondo motivo va pertanto rigettato sulla base del seguente principio di diritto:
“Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dispone l’arresto della procedura esecutiva in attesa della decisione di una causa reputata pregiudiziale o connessa (ancorché adottato al di fuori delle ipotesi tipiche o in impropria applicazione dell’art. 337 c.p.c.) è impugnabile esclusivamente mediante l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni. In difetto di tempestiva opposizione, la qualificazione e gli effetti di sospensione stabiliti dal giudice, a prescindere dalla sua legittimità, si stabilizzano, precludendo al debitore di far valere, a distanza di tempo, la presunta estinzione della procedura per inattività delle parti ai sensi dell’art. 624-bis c.p.c.”.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore delle parti controricorrenti costituite secondo i parametri vigenti.
Non si ritiene invece di accogliere la richiesta formulata dalla Procura Generale volta alla condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3/4 c.p.c. Pur nell’infondatezza dei motivi, l’esercizio del diritto di impugnazione si è mantenuto entro i limiti del legittimo diritto di difesa su questioni d’interpretazione e qualificazione dei provvedimenti esecutivi (resa complessa dall’assenza della norma di richiamo nel verbale del G.E.), senza integrare gli estremi della colpa grave o della temerarietà processuale.
Trattandosi di impugnazione respinta, sussistono i presupposti per l’attestazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, fermo restando l’accertamento in sede amministrativa dell’eventuale efficacia della prenotazione a debito derivante dall’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;
– ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2026.
