In tema di locazioni non abitative, il locatore non ha diritto al risarcimento dei danni rapportato al costo necessario per la “riduzione in pristino” dell’immobile, laddove, in virtù del contratto di locazione regolarmente registrato, ogni innovazione sia stata con lui concordata dall’inquilino (nel caso di specie la Corte ha rigettato il ricorso del proprietario di una porzione immobiliare adibita all’esercizio di attività di studio medico-estetico che chiedeva al conduttore, che aveva operato delle migliorie ai locali, peraltro condivise, la rimozione delle opere a spese dello stesso conduttore).

Cassazione civile  sez. III, 1 marzo 2011, n. 5024

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