I magistrati onorari non sono equiparabili a quelli dell’ordinamento giudiziario ai fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati.

I magistrati onorari, nominati in base alla legge sull’ordinamento giudiziario, come sancito dall’art. 106, comma 2, Cost., non possono essere equiparati a quelli dell’ordine giudiziario ai fini dell’iscrizione all’Albo degli avvocati, sulla base del mero decorso del periodo previsto dagli artt. 26, comma 1, lett. b) e 30, lett. a), del R.D.L. n. 1578 del 1933. Ne consegue che ai giudici onorari, cui è riconosciuta dall’ordinamento giudiziario solo un’appartenenza funzionale, deve negarsi che abbiano il medesimo titolo dei giudici togati all’iscrizione all’albo degli avvocati.

Cass. civ. Sez. Unite, 29/03/2011, n. 7099

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