In caso di installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto, attuata a cura e spese di taluni condomini soltanto, fa sì che la conseguente limitazione, per gli altri condomini, della originaria possibilità di utilizzazione delle scale e dell’andito occupati dall’impianto di ascensore non rende l’innovazione lesiva del divieto posto dall’art. 1120 c.c., comma 2, ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio, non essendo necessariamente previsto che dalla innovazione debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo.

Cass. civ. Sez. II, 08/10/2010, n. 20902

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