Il fallimento opera in un regime di spossessamento pieno dell’imprenditore insolvente, laddove in caso di procedura di concordato preventivo i beni dell’imprenditore insolvente o in crisi restano di proprietà dell’imprenditore, sotto la vigilanza degli organi della procedura (c.d. spossessamento attenuato)

La speciale disciplina relativa al fallimento opera in un regime di spossessamento pieno dell’imprenditore insolvente, laddove in caso di procedura di concordato preventivo i beni dell’imprenditore insolvente o in crisi restano di...